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Decreto Legge "Dignità": prime indicazioni


Di seguito si riportano sinteticamente le prime indicazioni contenute nel decreto Legge varato nella giornata scorsa, al momento non è ancora possibile determinare con certezza l’impatto su alcuni contratti in corso, su eventuali contenziosi in definizione e i tempi di applicazione delle “nuove” norme.

Chiaramente trattandosi di un decreto legge l’efficacia del provvedimento diventa applicabile appena pubblicato sulla gazzetta ufficiale senza attendere i "canonici" 15 giorni di vacatio e ha una validità di 60 giorni, decorsi i quali decade automaticamente se nel frattempo non è convertito in legge dal Parlamento.

  1. Contratti a termine

  • La nuova norma si applica a tutti i nuovi contratti e in caso di rinnovo dei contratti in corso.

  • La durata del contratto scende da 36 mesi a 24 mesi calcolati sempre sul totale dei periodi di lavoro complessivamente intrattenuti con lo stesso datore di lavoro.

  • Il contratto di lavoro può essere “libero” senza alcuna causale specifica che ne vincoli l’utilizzo fino al dodicesimo mese, successivamente il contratto deve avere una causale giustificativa derivante da situazioni oggettive e temporanee quali a titolo esemplificativo picchi di lavoro non programmabili, di attività stagionale, sostituzione di lavoratori assenti.

  • Le possibili proroghe scendono da cinque a quattro e per ogni proroga scatta una aumento contributivo pari allo 0,5% .

  • Viene ribadita la possibilità di instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato nel limite massimo del 20% dei lavoratori in forza, tale limite viene esteso anche alle agenzie di somministrazione (ex interinali).

2. Indennizzo licenziamento

  • Per i dipendenti assunto dopo il 07 marzo 2015 in caso di licenziamento illegittimo, in pratica senza una motivazione oggettiva, non è più previsto il reintegro ma una indennità con una forbice tra le 4 e le 24 mensilità, tale parametro viene aumentato da 6 a 36 mensilità.

3. Aiuti di stato

  • Nel caso di concessione di agevolazioni o aiuti statali per investimenti produttivi in caso di delocalizzazione entro cinque anni dalla fruizione degli aiuti gli stessi l’azienda beneficiaria dovrà e restituire quanto ricevuto con gli interessi calcolati sul tasso ufficiale maggiorato del 5% , inoltre si applicherà una sanzione da due a quattro volte dell’importo indebitamente fruito.

Al momento non è possibile approfondire ulteriormente alcun punto sopra descritto, difatti sarà necessario attendere ulteriori notizie e note interpretative del ministero del lavoro e dell’inps per “comprendere” meglio l’applicabilità del decreto legge, al momento per l’effettiva fase operativa i punti da chiarire sembrano molteplici.

Sara nostra cura tenervi aggiornati sui successivi inevitabili chiarimenti.

 

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