Decreto Legge "Dignità": prime indicazioni
Di seguito si riportano sinteticamente le prime indicazioni contenute nel decreto Legge varato nella giornata scorsa, al momento non è ancora possibile determinare con certezza l’impatto su alcuni contratti in corso, su eventuali contenziosi in definizione e i tempi di applicazione delle “nuove” norme.
Chiaramente trattandosi di un decreto legge l’efficacia del provvedimento diventa applicabile appena pubblicato sulla gazzetta ufficiale senza attendere i "canonici" 15 giorni di vacatio e ha una validità di 60 giorni, decorsi i quali decade automaticamente se nel frattempo non è convertito in legge dal Parlamento.
Contratti a termine
La nuova norma si applica a tutti i nuovi contratti e in caso di rinnovo dei contratti in corso.
La durata del contratto scende da 36 mesi a 24 mesi calcolati sempre sul totale dei periodi di lavoro complessivamente intrattenuti con lo stesso datore di lavoro.
Il contratto di lavoro può essere “libero” senza alcuna causale specifica che ne vincoli l’utilizzo fino al dodicesimo mese, successivamente il contratto deve avere una causale giustificativa derivante da situazioni oggettive e temporanee quali a titolo esemplificativo picchi di lavoro non programmabili, di attività stagionale, sostituzione di lavoratori assenti.
Le possibili proroghe scendono da cinque a quattro e per ogni proroga scatta una aumento contributivo pari allo 0,5% .
Viene ribadita la possibilità di instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato nel limite massimo del 20% dei lavoratori in forza, tale limite viene esteso anche alle agenzie di somministrazione (ex interinali).
2. Indennizzo licenziamento
Per i dipendenti assunto dopo il 07 marzo 2015 in caso di licenziamento illegittimo, in pratica senza una motivazione oggettiva, non è più previsto il reintegro ma una indennità con una forbice tra le 4 e le 24 mensilità, tale parametro viene aumentato da 6 a 36 mensilità.
3. Aiuti di stato
Nel caso di concessione di agevolazioni o aiuti statali per investimenti produttivi in caso di delocalizzazione entro cinque anni dalla fruizione degli aiuti gli stessi l’azienda beneficiaria dovrà e restituire quanto ricevuto con gli interessi calcolati sul tasso ufficiale maggiorato del 5% , inoltre si applicherà una sanzione da due a quattro volte dell’importo indebitamente fruito.
Al momento non è possibile approfondire ulteriormente alcun punto sopra descritto, difatti sarà necessario attendere ulteriori notizie e note interpretative del ministero del lavoro e dell’inps per “comprendere” meglio l’applicabilità del decreto legge, al momento per l’effettiva fase operativa i punti da chiarire sembrano molteplici.
Sara nostra cura tenervi aggiornati sui successivi inevitabili chiarimenti.