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Perdita dei benefici per l’azienda nei rapporti di apprendistato

Il rapporto di apprendistato viene definito come un contratto a causa mista, che accanto alla prestazione lavorativa prevede l’erogazione di un monte ore di formazione, interna ed esterna all’azienda, del lavoratore.


In fase di verifica, l’ispettore del lavoro potrebbe “disconoscere” il rapporto di apprendistato, e trasformarlo in un rapporto di lavoro ordinario a tempo indeterminato. Vediamo quali potrebbero essere le cause:


· Mancato rispetto del requisito anagrafico: il d.lgs. 81/2015 stabilisce che possono essere assunti con contratto di apprendistato i soggetti che abbiano compiuto 18 anni fino ai 29 anni e 364 giorni (si può scendere a 17 anni se il soggetto è in possesso di una qualifica professionale). Il limite dei 29 anni non deve essere considerato, nel caso di apprendistato professionalizzante, per i titolari di un trattamento di disoccupazione.


· Superamento del numero massimo di apprendisti: le aziende che occupano fino a 3 lavoratori dipendenti possono assumere al massimo 3 apprendisti; le aziende che occupano da 4 a 9 lavoratori hanno la facoltà di assumere un numero di apprendisti pari al 100% dei lavoratori qualificati in forza (ad esempio con 5 lavoratori dipendenti, l’azienda potrà assumere al massimo 5 apprendisti); le aziende che occupano più di 9 lavoratori, potranno assumere 3 apprendisti ogni 2 lavoratori dipendenti qualificati.


· Clausola di stabilizzazione: le aziende che occupano almeno 50 dipendenti, per poter procedere ad una nuova assunzione di un apprendista, dovranno mantenere in servizio, trasformando il rapporto alla fine del periodo di apprendistato, almeno il 20% degli apprendisti, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione. La percentuale prevista dalla legge può essere modificata dai contratti collettivi. Chiaramente, non sono considerate cause ostative le risoluzioni dei rapporti avvenute per i seguenti motivi: 1) dimissioni; 2) licenziamento durante il periodo di prova; 3) licenziamento per giusta causa.

· Pregressi rapporti di lavoro in apprendistato: un’altra causa ostativa al riconoscimento di un genuino rapporto di apprendistato, è rappresentata dalla qualifica già ottenuta dal lavoratore presso lo stesso datore di lavoro o presso altro datore di lavoro. In questo caso il rapporto di apprendistato non ha motivo di esistere in quanto un lavoratore già qualificato non necessita di un ulteriore formazione. Sul tema si è pronunciato il Ministero del lavoro che con la circolare n. 5/2013, ha stabilito che se il precedente rapporto di apprendistato ha avuto una durata limitata – comunque non superiore alla metà della durata massima stabilita per l’ottenimento della qualifica dal contratto collettivo di riferimento - l’instaurazione del nuovo rapporto di apprendistato deve essere ritenuta legittima, stando attenti a ridurre la durata massima del rapporto di un periodo pari alla durata del precedente rapporto.


Per completezza di esposizione, va anche rilevato che la normativa oggi in vigore contempla una serie di violazioni non così gravi da disconoscere il rapporto di apprendistato instaurato e per le quali sono previste sanzioni esclusivamente pecuniarie. Vediamo quali sono:


· Assenza del tutor aziendale;

· Divieto di retribuzione a cottimo;

· Mancanza della forma scritta del contratto di lavoro, del progetto formativo individuale e del patto di prova;

· Inquadramento errato del lavoratore.


Per ognuna di queste violazioni sono stabilite delle sanzioni (diffidabili) comprese tra un minimo di 100 ed un massimo di 600 euro che, in caso di recidiva, possono aumentare da 300 a 1.500 euro.


Un ultimo elemento da osservare è rappresentato dalla mancata formazione dell’apprendista. In caso di inadempimento nella formazione, di cui il datore di lavoro sia esclusivamente responsabile, è previsto il recupero della differenza tra la contribuzione versata e quella effettivamente dovuta in base al livello di inquadramento del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100% con esclusione di qualsiasi sanzione per mancato versamento della contribuzione.

 

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