Ferie dirigenti industriali: nuova articolazione
Le ferie eccedenti il minimo legale, se non godute entro i due anni mesi successivi a quello di maturazione, non saranno più utilizzabili né liquidabili ai dirigenti industria.
I dirigenti difatti dovranno ricevere uno specifico invito del datore di lavoro a usufruirne entro lo stesso termine, tale articolazione è disposta l’articolo 7, comma 4, del Ccnl dirigenti industria dopo la modifica introdotta dall'accordo di rinnovo del 30 luglio scorso.
Il rinnovato comma 4 riscrive, infatti, la disciplina del trattamento dei giorni di ferie eccedenti il periodo minimo legale di 4 settimane, che, in generale, salvo diverse prassi aziendali, per i dirigenti industria corrispondono a 11 giorni (35 meno 24 giorni, corrispondenti questi ultimi alle quattro settimane di legge).
In molti casi le giornate di ferie vengono riproporzionate considerando la settimana lavorativa dal lunedì al venerdì determinando un serbatoio di fruizione pari a 29,17 giorni e conseguentemente l’eccedenza passa a 9,17 giorni.
Prima della modifica la norma contrattuale prescriveva l’obbligo di monetizzare al dirigente i giorni eccedenti non fruiti entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello in cui scadeva il termine per fruire del periodo feriale legale (cioè dopo i 24 mesi).
Secondo la nuova regola, in vigore dal 1° gennaio 2019, e che quindi dovrebbe riguardare le ferie maturate da quella data, anche le ferie eccedenti dovranno essere fruite entro 24 mesi dalla fine dell’anno di maturazione (al pari delle due ulteriori settimane comprese nel periodo minimo legale) e oltre questo termine non saranno più fruibili, né monetizzabili.
Il nuovo regime presuppone, però, che il datore di lavoro inviti formalmente il dirigente a fruire di tale periodo entro il termine dei 24 mesi, informandolo che in caso di mancata fruizione nei termini indicato il periodo residuo non sarà sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute.
La comunicazione di invito a fruire le ferie residue e molto importante difatti In mancanza di questo invito formale, il datore sarà obbligato a corrispondere l’indennità sostitutiva, da liquidare entro il primo mese successivo alla scadenza dei 24 mesi.
Sono fatte salve le eventuali intese diverse, ossia gli eventuali accordi individuali con cui le parti possono regolamentare diversamente la gestione delle ferie eccedenti il periodo legale.
La norma riscritta non specifica, tuttavia, il termine entro cui il datore di lavoro deve invitare il dirigente a fruire di questo periodo, elemento importante considerato che l’omissione dell’invito comporta l’obbligo di indennizzare le ferie non fruite. Al momento, in assenza di indicazioni specifiche, poiché l’invito non può essere trasmesso a ridosso del termine massimo di fruizione, si ritiene che potrebbe essere valido ed efficace trasmetterlo entro il 31 dicembre dell’anno di maturazione e comunque non oltre il termine dell’anno successivo. Pertanto, per le ferie eccedenti relative al 2019, la comunicazione potrebbe essere validamente trasmessa entro il 31 dicembre 2019 o comunque non oltre il 31 dicembre 2020, specificando che la fruizione deve avvenire entro il 31 dicembre 2021 e che in mancanza quelle ferie non saranno monetizzabili.
La nuova norma introdotta è molto importante e utile perché ha l’obiettivo di regolamentare un aspetto molto discusso dello speciale rapporto di lavoro dirigenziale, quello del pagamento dell’indennità per ferie non godute, che spesso sfocia in contenziosi in quanto i datori di lavoro, al momento della cessazione del rapporto di dirigenti apicali, si rifiutano di indennizzare saldi ferie rilevanti, in ragione dell’ampia autonomia goduta dal dirigente apicale anche al fine di determinare il periodo feriale.
Con la nuova regola il rischio di contenziosi sul pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie ai dirigenti apicali dell’industria dovrebbe pertanto essere fortemente ridotto.