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Legge di bilancio 2020


Il testo della Legge di Bilancio 2020 è stato definitivamente approvato in commissione al Senato dopo una maratona finale nella notte fra mercoledì 11 e giovedì 12 dicembre, di seguito riportiamo sinteticamente le norme approvate o reiterate che in qualche modo hanno delle disposizioni che intervengono sui rapporti di lavoro.


Presumibilmente le disposizioni non dovrebbero subire modifiche sostanziali dopo in passaggio in aula, in ogni caso successivamente dove si renda necessario, provvederemo ad approfondire le norme di maggiore rilevanza e a dare conto di interpretazioni e applicabilità pratica delle “nuove” deliberazioni.

Alcuni punti sotto riportati sono stati già trattati in precedenti note di approfondimento, pertanto per una lettura specifica vi rimandiamo a quanto già analizzato e precisamente le note sulla gestione degli appalti, su i buoni pasto, sull’auto in uso promiscuo.


Pensioni

La finanziaria del prossimo anno non toccherà Quota 100 visto che la misura è stata già articolata fino al 31 dicembre del 2021, sinteticamente si tratta della riforma previdenziale volta al prepensionamento con 62 anni di età e 38 di contributi che di fatto resterà in vigore fino a scadenza, le finestre d’uscita saranno mantenute secondo le diposizioni precedenti.

Sempre nell’ambito pensionistico viene disposta la proroga di Opzione Donna e di Ape Social con le disposizioni normative precedenti.


Auto in uso promiscuo

La misura, lo ricordiamo, riguarda auto e moto concesse in uso promiscuo ai dipendenti da parte dell’azienda, e rimodula la quota di percorrenza sulla quale il dipendente paga le tasse, il cosiddetto fringe benefit (che attualmente è al 30%), su tale disposizione nel mese scorso abbiamo redatto una nota specifica.

Si tratta, in parole semplici, del chilometraggio che, in base a un calcolo convenzionale basato sulle tabelle ACI, si ritiene che il lavoratore abbia utilizzato non nell’ambito dell’attività lavorativa, e che quindi rappresenta una parte della sua retribuzione, sottoposta a tassazione.

In base alla norma in manovra, il fringe benefit viene rimodulato nel seguente modo:

  • scende al 25% per le emissioni fino a 60 g/km;

  • resta al 30% per le auto con emissioni fra 60 e 160 g/km;

  • sale al 40% fra 160 e 190 g/km: qui c’è un ulteriore aggravio dal 2021, con il fringe benefit che sale al 50%,

  • arriva al 50% per le vetture più inquinanti, sopra i 190 g/km: anche quindi, dal 2021 aumenta al 60%.

Come si vede, viene sostanzialmente introdotta un’agevolazione per le auto meno inquinanti (fino a 60 g/km di emissioni di Co2), resta l’attuale fringe benefit fino a 160 g/km, mentre c’è una penalizzazione per le emissioni superiore, con la modulazione sopra esposta.


Norme previdenziali e fiscali aziende appaltatrici

Novità sulle ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera. Viene inserito il nuovo art. 17-bis al Dlgs n. 241/1997 per il quale, in caso di appalto e subappalto, il committente dall’1/1/2020 è il soggetto obbligato ad effettuare il versamento delle ritenute fiscali, sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore, su provvista mensile messa a disposizione dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici, su tale argomento abbiamo redatto una nota specifica lo scorso mese.

L’obiettivo della norma è quello di introdurre un sistema che individui la responsabilità del committente, limitandole a quelle derivanti dall’omesso o tardivo versamento delle ritenute fiscali effettivamente subite dal lavoratore e garantendo che le somme necessarie per il loro versamento siano messe a disposizione dal datore di lavoro, o possa essere reperita nei corrispettivi dovuti dal committente all’impresa affidataria del lavoro.

Viene anche estesa l’applicazione del reverse charge alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di sua proprietà.


Modello 730

Nelle modifiche in materia di dichiarazione dei redditi e di assistenza fiscale, In sede di conversione è stato introdotto il nuovo articolo 16-bis che determina delle nuove modalità operative per i sostituti d’imposta:

  • la data ultima di presentazione del modello 730 viene spostata dal 23 luglio al 30 settembre;

  • rimodula i termini entro cui i CAF-dipendenti, i professionisti abilitati e i sostituti d’imposta devono effettuare le comunicazioni ai contribuenti e all’Agenzia delle Entrate;

  • introduce un termine mobile per effettuare il conguaglio d’imposta, che di fatto non è più fisso come avviene attualmente (retribuzione di competenza del mese di luglio o agosto) ma con la prima retribuzione utile e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il risultato contabile.

Tutte le predette disposizioni decorreranno dal 2021.

Trasmissione CU (certificazione unica ex CUD)

Viene disposto il differimento dal 7 al 16 marzo del termine per la trasmissione delle certificazioni uniche.


Buoni pasto

A partire dal 2020, le soglie di esenzione dei buoni pasto saranno articolate con nuove limiti di esenzione, a tal proposito abbiamo redatto a novembre una nota specifica.

Sinteticamente, i buoni pasto cartacei sono esclusi dalla retribuzione imponibile fino a 4 euro per giorno lavorato, e sino a 8 euro se elettronici.


Taglio del cuneo fiscale

La norma prevede una detrazione delle imposte trattenute in busta paga a i lavoratori, determinando di fatto un aumento dello stipendio netto, che decorrerà dal prossimo mese di luglio e sarà così articolata:

  • 15 euro al mese per chi già percepisce il cosiddetto bonus Renzi, in pratica la fascia di reddito tra gli 8 mila e i 24 mila che chiaramente continuerà a percepire gli ottanta euro mensili.

  • 33 euro per i lavoratori che percepiscono il bonus Renzi parziale, di fatto i redditi compresi nella fascia da 24 mila a 26.600 euro.

  • 95 euro per i redditi compresi tra 26.600 euro e 35 mila euro.









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