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Detrazioni d'imposta per familiari a carico


Nella determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), lo Stato riconosce al lavoratore il diritto di detrarre alcune somme, le detrazioni fiscali, dal valore dell'imposta lorda.

In particolare, le detrazioni per familiari a carico rappresentano delle somme che, in funzione della composizione del nucleo familiare e del reddito complessivo del lavoratore, si sottraggono, in misura progressiva, dall'imposta lorda, determinando la trattenuta. In sintesi all’aumentare del reddito mensile/annuale le detrazioni avranno un valore sempre più basso.


Le detrazioni per familiari a carico incidono quindi direttamente sulla busta paga del contribuente.

Per determinare l'importo delle detrazioni spettanti è innanzitutto necessario comunicare la propria situazione reddituale e familiare al proprio datore di lavoro e avere cura di informare l’azienda nel caso di eventuali variazioni per permettere la corretta attribuzione delle detrazioni spettanti.


Le detrazioni per figli a carico devono essere ripartite al 50% tra entrambi i genitori ma, in alternativa, è possibile attribuirle interamente al genitore che ha il reddito più elevato riuscendo a prevenire quel fenomeno denominato “incapienza” in base al quale non si riescono a sfruttare interamente le detrazioni perché uno dei due coniugi ha un ridotto debito IRPEF.


Per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico è prevista una detrazione aggiuntiva di 1.200 euro annua che viene applicata al nucleo familiare, se si rispettano i requisiti per le detrazioni per i figli fiscalmente a carico, tale detrazione supplementare è fissa e non varia in base al numero dei figli a carico.

Dal punto di vista fiscale, sono considerati familiari a carico:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e il coniuge separato o divorziato solo se convivente o se percepisce assegni alimentari volontari, non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

  • i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati.

  • altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Possono essere considerati fiscalmente a carico i familiari che non possiedono un reddito superiore a 2.840,51 euro con riferimento all'intero periodo d'imposta. A decorrere dall'1.1.2019, il limite di reddito è elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.

I redditi, da tenere in considerazione per il computo delle detrazioni, sono quelli che concorrono alla formazione del reddito complessivo, e precisamente i redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, da impresa, i redditi derivanti dal possesso di terreni e fabbricati.

Se percepiti, ai redditi sopraindicati è necessario aggiungerne alcuni fiscalmente esenti o assoggettati a regimi “agevolati”, quali:

  • il reddito derivante dalla locazione di immobili abitativi assoggettato al regime sostitutivo della cosiddetta "cedolare secca".

  • le retribuzioni corrisposte da Enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche, consolari e missioni.

  • le retribuzioni corrisposte dalla Santa Sede e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

  • il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva, nel caso di applicazione del regime agevolato previsto per i "contribuenti minimi" e per "nuove iniziative produttive".

  • ii redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo.

In caso di separazione, sia legale che effettiva dei genitori oppure, in generale, in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta in misura diversa a seconda dei casi:

  • In caso di un solo genitore affidatario, la detrazione spetta, in mancanza di diverso accordo, interamente al genitore affidatario. Nel caso in cui il genitore affidatario, per limiti di reddito, non possa beneficare, in tutto o in parte, della detrazione, questa viene assegnata per intero all'altro genitore, il quale dovrà riversare al genitore affidatario, se non diversamente stabilito, una somma pari all'intera detrazione.

  • In caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione viene ripartita equamente tra i genitori, in misura pari al 50%, salvo diverso accordo. Qualora uno dei due genitori affidatari non possa usufruire, in tutto o in parte, della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione spetta interamente al secondo genitore affidatario, il quale deve versare all'altro genitore, se non concordato diversamente, un importo pari al 50% della detrazione.

Se il coniuge è fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta interamente a quest'ultimo. In caso di coniuge mancante, o non abbia riconosciuto i figli naturali oppure il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, successivamente separato, per il primo figlio è possibile usufruire, se più favorevole, della detrazione prevista per il coniuge a carico.


Nella sezione modulistica del sito potete trovare il modello per la richiesta o di modifica della detrazione d’imposta.


In ultimo, è bene rammentare che eventuali variazioni dei carichi familiari per le detrazioni, effettuate in tempi intempestivi posso avere un impatto anche “vistoso” nel conguaglio di fine anno con variazioni significative del netto percepito in più o in meno.

In ogni caso il lavoratore con la dichiarazione dei redditi o il 730 può di fatto regolarizzare le eventuali anomalie per detrazioni godute in eccedenza o in carenza.

 

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