Decreto legge 28/02/2020 disposizioni urgenti per emergenza COVID-19

Il 28 febbraio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che integra ulteriormente le disposizioni del decreto legge recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza del virus Covid-19.
Le norme si articolano per tentare una prima “risposta” a supporto economico ai cittadini e alle aziende che si trovano in difficoltà di liquidità finanziaria e affrontano di colpo problemi non prevedibili.
In tale situazione diverse realtà produttive iniziano ad entrare in affanno, tra i settori maggiormente colpiti rientrano le aziende del turismo e del manufatturiero in genere, in ogni caso vista la progressione nessuna azienda può non ritenersi anche solamente indirettamente colpita.
Tra i provvedimenti la sospensione degli adempimenti e versamenti fiscali, dei mutui agevolati e delle bollette.
In materia di lavoro sono previste specifiche misure in materia di cassa integrazione e sostegno del reddito dei lavoratori.
Alcune norme sono state pensate esclusivamente per le cd. Zone rosse identificate nell’allegato n. 1 al DPCM del 23 febbraio 2020 che sono:
Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’ per tali zone è sospeso il termine dei versamenti scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi, in ogni caso il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 maggio prossimo.
Per tali zone è anche posticipato il pagamento della rottamazione ter dal 28 febbraio al 31 maggio prossimo.
Altre norme che agevolano i residenti nelle zone a maggior diffusione del virus sono fino al 30 aprile la sospensione temporanea del pagamento delle utenze di luce, gas, acqua, e telefono.
Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, saranno effettuati a far data dal 1° maggio 2020.
La diffusione del corona virus e la successiva emergenza sanitaria ha colpito in particolar modo il mondo del lavoro per far fronte alla “crisi” sono stati approvati i seguenti provvedimenti:
introduzioni di procedure semplificate per presentare istanza di CIGO (cassa integrazione ordinaria) o assegno ordinario per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa presso unità produttive site nei comuni ubicati nella cd. zona rossa senza necessità, per i datori di lavoro, di procedere alla consultazione sindacale e di osservare i termini del procedimento previsti dalla normativa.
L’istanza può essere presentata anche da aziende che hanno unità produttive al di fuori dei Comuni interessati, per i soli lavoratori residenti o domiciliati nei predetti comuni impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.
La possibilità di presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi anche per i datori di lavoro del settore privato, incluso quello agricolo, che non possono beneficiare degli strumenti di sostegno al reddito previsti a legislazione vigente, con unità produttive site nei comuni ubicati nella cd. zona rossa nonché i datori di lavoro del settore privato che hanno in forza lavoratori residenti o domiciliati nei predetti Comuni.
riconoscimento di un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa iscritti all'AGO, alle forme esclusive e sostitutive, nonché alla gestione separata, che svolgono la loro attività lavorativa nei comuni della cd. zona rossa, o siano ivi residenti o domiciliati prima dell’entrata in vigore del presente decreto legge. L’indennità, riconosciuta in un limite massimo di spesa è erogata dall’INPS e non concorre alla formazione del reddito.
Sostegno a turismo, un settore in carenza di liquidità a causa degli annullamenti e dei rimborsi delle caparre. Il decreto prevede la sospensione fino al 31 marzo dei versamenti di ritenute fiscali Irpef e contributi previdenziali Inps per il settore turistico e alberghiero in tutta Italia.
Per cittadini italiani e stranieri che non abbiano potuto viaggiare da e per la “zona rossa”, o usufruire di pacchetti turistici a causa delle misure di contenimento e di prevenzione disposte dalle autorità italiane o straniere, si prevedono specifiche forme di compensazione.
Chiaramente l’applicazione delle norme di accesso agli ammortizzatori sociali, come la cassa integrazione e altre disposizioni assimilabili, saranno successive alla comunicazione da parte degli enti dell’iter per procedurale.
Presumibilmente, vista l’urgenza dell’entrata in vigore gli enti comunicheranno a breve le disposizioni attuative, sarà pertanto nostra cura informarvi tempestivamente in merito.