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ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE E FIS (Fondo Integrazione Salariale)


I lavoratori che fruiscono dell'intervento del Fondo di integrazione salariale (Fis) per la perdita di retribuzione per i periodi di sospensione dell'attività derivati dall'emergenza Covid-19, non ricevono per i giorni di intervento dell’ammortizzatore sociale l'assegno per il nucleo familiare (Anf).


Tale diposizione è stata ribadita l'Inps nella circolare 47/2020, che segue un precedente orientamento, difatti l'esclusione dell'Anf durante il periodo di percezione degli assegni (ordinario e di solidarietà) erogati dal Fis è stata, sostanziata nella circolare 130/2017.


Ricordiamo che la stessa cosa non avviene quando i lavoratori percepiscono la Cig o la cassa in deroga che, invece, ricorrendone i presupposti, garantiscono anche gli Anf all’atto della prestazione.


In sintesi la disposizione interessa tutte le aziende del ramo commercio, terziario e turismo e in ogni caso inquadrate nella macro area contributiva assimilabile ai settori merceologici sopra indicarti che versano all’Inps il Fondo di garanzia con i contributi mensili.

Per tale disposizione tutti i lavoratori del settore non riceveranno l’assegno per nucleo famigliare e vista la particolare situazione economica tale condizione determina una grave perdita economica.


A titolo di esempio, per una famiglia composta da 4 persone, mono reddito, con livello reddituale intorno ai 20.000 euro annui, l'assegno mensile è di circa 208 euro che aumentano a circa 326 euro in presenza, nel nucleo familiare, di un soggetto inabile.


L’esempio riporta di fatto la possibile perdita.

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