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Decreto Cura Italia: il premio di 100 euro


Il decreto Legge numero 18/2020, cosiddetto Cura Italia, determina tra le diverse norme un importo una tantum di 100 euro per i lavoratori che hanno svolto nel mese di marzo scorso l’attività di lavoro in azienda. La norma nello specifico è dettata dall’articolo 63 che di fatto pone i requisiti per la corretta applicazione.


Senza entrare nello specifico dell’articolo citato, ci preme indicare le disposizioni pratiche. In primo luogo il premio in termini oggettivi deve essere riconosciuto ai lavoratori con un reddito fiscale nell’anno scorso non superiore a 40.000, 00 euro.

Pertanto per i lavoratori per i quali il datore di lavoro non può certamente determinare tale requisito, si pensi agli assunti nel corso del 2019/2020, sarà necessaria una dichiarazione del lavoratore che attesti il requisito del reddito.

Per quanto sopra esposto in mancanza di tale dichiarazione, si ribadisce da compilare a cura dell’interessato, il datore di lavoro non potrà procedere al pagamento del premio.


Il premio potrà essere quantificato dalla mensilità di aprile e in ogni caso entro l’anno fiscale corrente, l’attribuzione del premio determina uno sconto fiscale da esporre su modello di pagamento (F24), per essere chiari sulla falsa riga di quanto avviene per il cosiddetto bonus Renzi.

Entriamo nel dettaglio di calcolo, in via preliminare non possiamo fare a meno di “osservare “come anche in tale diposizione la procedura applicata nella pratica sia un percorso ad ostacoli, forse visto anche il momento di difficoltà generalizzata era necessario semplificare la procedura.

In ogni caso la circolare dell’Agenzia delle Entrate 8/E del 3 aprile scorso detta le norme di applicazione, senza entrare nel dettaglio ci limitiamo a riportare che detto premio dovrà essere pagato in quota parte per le ore di lavoro effettivamente prestate in azienda, in pratica al netto di tutte le assenze come ferie, permessi, malattia , smart working, ecc. rilevabili nel mese di marzo scorso.


ESEMPIO PRATICO

  • Importo teorico spettante 100 euro

  • Ore lavorabili del mese di marzo, per un ccnl che prevede 40 ore settimanali 176 ( il dato può variare per i diversi ccnl)

  • Lavoratore effettua 39 ore di smart working

  • Lavoratore gode di 24 ore di ferie e 10 ore di rol

  • Totale ore di lavoro al netto delle assenze 176 ore meno 39 smart working meno 24 ore di ferie meno 10 ore di rol = 103 ore di lavoro

  • Il dato 103 ore diventa la base di attribuzione

PER CUI

  • 100 euro /176 = 0, 5682 che è il coefficiente su base oraria

  • 103 ore moltiplicato 0,5682 = 58,52 euro che sono il premio attribuibile.

Nel comunicare i dati del mese aprile le aziende dovranno avere cura di inviare separatamente i dati delle ore di smart working effettuate marzo 2020, difatti mentre per gli altri dati siamo in grado di rilevare le ore per l’istituto del lavoro agile dobbiamo ricevere una comunicazione specifica con la quantificazione delle ore, tale da permetterci la corretta attribuzione del premio.

 


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