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Anticipo bancario Cassa integrazione/Fondo integrazione salariale

Per ovviare alle difficoltà operative di soddisfare milioni di richieste contemporaneamente di cassa integrazione (CIGO) o fondo di integrazione salariale (FIS) , è stata firmata una convenzione tra Governo, ABI (associazione bancaria italiana ) e INPS che consente l'anticipo degli importi da parte delle banche. Tale anticipazione potrà essere riconosciuta se il lavoratore è posto in cassa integrazione a zero ore, conseguentemente tutti i lavoratori che di fatto alternano giorni di lavoro a giorni di copertura dell’ammortizzatore sociale non possono accedere all’anticipo nemmeno parzialmente.


La convenzione riguarda i lavoratori dipendenti di tutti i settori merceologici che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, siano stati posti in Cassa integrazione/ Fondo integrazione salariale a zero ore e il datore di lavoro abbia fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’Inps del trattamento.

Il prestito si estingue al momento del versamento da parte dell’INPS alla banca dell’indennità prevista per il periodo di CIGO/FIS.


In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale, o allo scadere del termine dei sette mesi se l’Inps non avrà versato la somma, la banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al lavoratore che provvederà ad estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta.

L’anticipazione è messa a disposizione direttamente sul conto corrente del lavoratore e di importo forfettario massimo complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore, ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore della CIG. Nel caso il dipendente abbia un contratto part time si dovrà riproporzionare l’importo erogabile.

In caso di inadempimento del lavoratore, l’istituto di credito comunicherà al datore di lavoro il saldo a debito del conto corrente dedicato e Il datore di lavoro verserà su tale conto corrente gli emolumenti e tutte le componenti retributive spettanti al lavoratore, fino alla concorrenza del debito.

Resta un dubbio se nel frattempo il rapporto di lavoro si sia estinto e l’azienda non abbia possibilità di effettuare il riversamento alla banca.

Il datore di lavoro è responsabile in solido a fronte di omesse o errate sue comunicazioni alla banca, o del mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale per sua responsabilità.

Per procedere alla richiesta presso l’istituto di credito il lavoratore dovrà produrre la seguente documentazione, alcuni dati dovranno essere necessariamente richiesti al datore di lavoro in particolare quanto richiesto al punto 3.

  1. Copia documento d’identità;

  2. Copia codice fiscale;

  3. Dichiarazione dell’azienda di aver proceduto all’inoltro della domanda di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19 all’Ente competente con richiesta di pagamento diretto secondo la normativa vigente.

  4. Lettera di impegno irrevocabile ad autorizzare l’INPS ad effettuare l’accredito delle sue spettanze direttamente sul conto corrente su cui è stata concessa la disponibilità dell’anticipazione;

  5. Copia della raccomandata AR o strumento equivalente per la richiesta di domiciliazione irrevocabile dello stipendio e dell’importo relativo al contributo di trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19;

  6. Copia ultima busta paga;

  7. Copia del permesso di soggiorno, in caso di lavoratore straniero;

La Banca, in caso di esito positivo circa la valutazione della richiesta, invierà all’indirizzo di posta elettronica comunicato, la documentazione contrattuale da restituire firmata e scansionata (con scanner stampante o invio di un immagine smartphone - anche questo da verificare presso il proprio istituto).

In caso di conto corrente cointestato, la documentazione di richiesta e quella contrattuale dovrà essere firmata anche dai cointestatari.

In questi giorni stiamo ricevendo richieste da parte di alcuni lavoratori del modello SR41 che gli istituti bancari richiedono per la definizione delle richieste di anticipo, purtroppo tale documento è disponibile successivamente all’autorizzazione rilasciata dell’Inps, in assenza di tale autorizzazione le aziende sono impossibilitate all’invio del suddetto modello, a tale riguardo potete visionare la nota “RITARDI SULLE INDENNITA’ DI CASSA INTEGRAZIONE” reperibile sul nostro sito alla sezione approfondimenti, in ogni caso il modello può essere inviato entro i 25 giorni successivi del mese di competenza.


In estrema sintesi, la necessità dell’anticipo della cassa integrazione è frutto proprio delle “difficoltà” di smaltimento delle pratiche e delle correlate autorizzazioni da parte dell’Inps, pertanto la richiesta delle banche è al momento in molti casi non applicabile tanto da non poter far definire l’iter positivamente.

 

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