Disposizioni per la compilazione del modello 730/2020
Lo scorso 2 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legge 9/2020 «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza da Covid-19».
Il decreto ha modificato i termini relativi alla presentazione del modello 730 e della Cu per l’anno 2020.
In particolare, è stato stabilito che il 730 potrà essere presentato entro il 30 settembre 2020, originariamente il termine di presentazione era fissato al 23 luglio.
L’Agenzia delle Entrate renderà disponibile il modello precompilato non più entro il 15 aprile come avveniva normalmente ma entro il 5 maggio.
I dipendenti riceveranno la Cu 2020 dal loro sostituto d’imposta entro il 30 aprile.
I pensionati e tutti coloro che hanno percepito nel 2019 somme dall’Inps a titolo di integrazioni salariali dovranno rivolgersi a un Caf, oppure a un professionista abilitato per avere la loro certificazione o eventualmente potranno farne richiesta direttamente all’Inps o prelevarla sul portale dell’istituto di previdenza, previa registrazione.
Lo slittamento del termine di presentazione del modello 730 al 30 settembre, non ha modificato il processo di assistenza fiscale, ma ha semplicemente anticipato di un anno la revisione già effettuata dal legislatore attraverso il collegato fiscale alla legge di bilancio 2020, che avrebbe dovuto entrare in vigore con effetto dalle dichiarazioni presentate nel 2021, nei fatti il datore di lavoro provvederà come negli scorsi anni ad effettuare i conguagli in busta paga.
Secondo le nuove disposizioni, nonostante il termine di presentazione della dichiarazione sia stato posticipato al 30 settembre, i contribuenti potranno ricevere il conguaglio anche in anticipo rispetto a quanto è avvenuto sino ad oggi.
Il sostituto d’imposta, infatti, dovrà provvedervi non più a scadenze fisse, ma in occasione della prima retribuzione utile e, comunque, entro quella di competenza del mese successivo a quello in cui ha ricevuto il prospetto di conguaglio,
Ad esempio, se il modello 730/2020 fosse presentato al Caf nel mese di maggio, il contribuente potrebbe percepire il conguaglio già nel mese di giugno.
È ovvio che in questo particolare momento è molto difficile ipotizzare che i conguagli saranno regolati in via anticipata, tuttavia, salvo ulteriori disposizioni del legislatore, è possibile prevedere che questo slittamento dei termini al 30 settembre non avrà alcun ritardo per coloro che presenteranno il modello 730 entro il mese di giugno.
Al contrario, chi si attarderà e effettuerà la compilazione del 730 nel limite del mese di settembre avrà il conguaglio (a credito oppure a debito) entro il mese di novembre oppure, al più tardi, entro dicembre.
Resta una considerazione sui 730 integrativi che nelle more hanno la funzione di operare delle variazioni a credito / debito o per ogni altra causa di errore di compilazione, si pensi ad uno degli errori più comuni come quello del sostituto d’imposta errato, chiaramente il tempo per tale adempimento si ridurrà drasticamente per i lavoratori che presenteranno il 730 a settembre, difatti il termine di invio dei modelli integrativi è fissato al 31 ottobre.
Tutte le ulteriori disposizioni restano salve secondo le procedure in essere e emanate precedentemente all’emergenza derivata dal Covid 19.
Di seguito si riportano le novità maggiormente rilevanti delle disposizioni fiscali che hanno rilevanza sul 730 in corso estrapolate dalle note di compilazione dell’AdE.
-Limite di reddito per figli a carico: dall’anno d’imposta 2019, per i figli fino a ventiquattro anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è pari a 4.000 euro.
-Impatriati: per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia dal 30 aprile 2019, i redditi da lavoro dipendente e assimilati concorrono alla formazione del reddito nella misura del 30%, ridotta al 10% se trasferiti in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Tali redditi, se percepiti da sportivi professionisti, vi concorrono nella misura del 50% purché sia effettuato il versamento pari allo 0,5% della base imponibile (con le modalità individuate con apposito DPCM).
-Detrazione comparto sicurezza e difesa: al personale di Forze di polizia e Forze armate, titolare di reddito da lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio (compresa indennità fissa e continuativa) una riduzione IRPEF e relative addizionali.
-Detrazione riscatto periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”): l’onere di riscatto per il periodo del corso universitario di laurea per gli anni non coperti da contribuzione può essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50%, in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno di sostenimento della spesa e successivi.
-Detrazione infrastrutture di ricarica: la spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 in relazione all’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (massimo 3mila euro), può essere detratta per il 50% in 10 rate annuali di pari importo.
-Sport bonus: riguarda i contribuenti identificati con il numero seriale indicato nella tabella A allegata al decreto del 23 dicembre 2019. Si tratta di un credito d’imposta del 65% sulle somme erogate in favore di enti gestori o proprietari di impianti sportivi pubblici ed è riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
-Credito d’imposta per bonifica ambientale: credito d’imposta del 65% (nei limiti del 20% del reddito imponibile) in tre quote annuali di pari importo, per erogazioni liberali destinate a interventi su edifici e terreni pubblici (sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari) ai fini della bonifica ambientale – compresa rimozione amianto – della prevenzione e dl risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.
-Detrazione spese di istruzione: per l’anno 2019 l’importo massimo delle spese detraibili è di 800 euro.
-Scheda 8 per mille IRPEF: il contribuente può destinare l’otto per mille dell’IRPEF indicando una finalità tra cinque opzioni.