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Cassa integrazione D.L. Rilancio


Le nuove domande di cassa integrazione con pagamento diretto dovranno essere presentate direttamente all’Inps anche per la cassa integrazione in deroga.


Rammentiamo che la Cigo in deroga con le precedenti disposizioni prevedeva l’inoltro della richiesta alle regioni invece, con il decreto “Rilancio”, si salta di fatto tale passaggio.


La richiesta potrà essere inoltrata solo dal prossimo 18 giugno, previo accordo sindacale congiunto come da precedenti disposizioni, e l’azienda avrà tempo 15 giorni per trasmettere la domanda, mentre l’Inps altri 15 giorni per pagare l’acconto.


La nuova procedura è definita dal DL n. 34/2020 cosiddetto decreto rilancio.


Difatti il nuovo articolo rileva che i trattamenti di integrazione salariale, per i periodi successivi alle prime 9 settimane riconosciuti, sono concessi dall’Inps a domanda del datore di lavoro.


Le aziende multi localizzate potranno continuare a presentare le domande al ministero del Lavoro.


Il comma 3 stabilisce che la domanda di concessione del trattamento può essere trasmessa, decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, alla sede Inps territorialmente competente.


Dopo i 30 giorni la norma prevede due termini distinti di presentazione delle domande: entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ed entro 15 giorni per le aziende che si avvalgono del pagamento diretto.


Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto effettuato dall’Inps deve presentare, unitamente alla domanda, i dati essenziali per il calcolo e il pagamento di un acconto nella misura del 40 per cento, tale possibilità è difatti stabilita dalle norme del decreto.


Sull’acconto al momento non vengono forniti dettagli ulteriori, rileviamo una difficoltà oggettiva su come procedere correttamente per disporre l’anticipo, attendiamo ulteriori diposizioni sui tempi e i modi che saranno circostanziati nei messaggi Inps dei prossimi giorni


Una volta ricevuta la domanda con la richiesta di acconto della prestazione, che non dovrebbe rappresentare un obbligo, l’Inps ha tempo 15 giorni per autorizzare e disporre il pagamento del 40 per cento.


L’anticipazione è calcolata sulle ore relative all’intero periodo richiesto.


Il datore di lavoro invia, in ogni caso, all’Inps tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro 30 giorni dell’erogazione dell’anticipazione.


L’Inps provvede al pagamento della cassa integrazione residua o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.


La norma prevede il recupero al datore di lavoro sul presupposto che sono le aziende che dichiarano le ore programmate da autorizzare. Chiaramente, spetterà poi all’azienda il successivo recupero delle somme sui lavoratori interessati.


I datori di lavoro per ogni periodo interessato comunicano all’Inps, entro il 20 del mese successivo, i dati necessari per il pagamento della prestazione effettiva con le modalità ancora da stabilire.


Se il datore di lavoro non rispetta i termini stabiliti, il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.


Per le domande dei datori che richiedono il pagamento diretto per una prestazione relativa al periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, devono comunicare all’Inps i dati necessari per il pagamento entro l’8 giugno con modalità che saranno rese note dall’Istituto.


Quanto previsto dalle “nuove disposizioni” a nostro parere non rappresenta assolutamente una semplificazione ma un’ulteriore complicazione e un ulteriore affastellarsi di norme che rendono, qualora ce ne fosse bisogno, la materia ancora più complessa sia per gli addetti ai lavori che per i lavoratori e le aziende che vedono allungarsi ulteriormente i tempi di erogazione della cassa integrazione.


Inoltre resta un aspetto che merita di essere valutato, la cassa integrazione articolata dal decreto rilancio prevede cinque settimane di utilizzo fino al 31 agosto prossimo e ulteriori quattro fino al 30 settembre, pur in presenza di un quadro economico ancora in forte sofferenza e di una prospettiva per i prossimi mesi di stagnazione economica.


Di seguirò si riporta un esempio che chiarisce la “situazione":


Azienda BETA srl


Chiede la CIGO DAL PRIMO MARZO PER 9 SETTIMANE

PERIODO DA 01/03/2020 A 02/05/2020


DAL 04 MAGGIO AL 31 AGOSTO SETTIMANE TEORICHE 17

SETTIMANE FUORI COPERTURA CIGO 12 (17-5)



Di nuovo ci si trova disorientati in attesa di sapere come riuscire a tutelare le aziende e i lavoratori e attualmente affrontare le difficoltà del momento con poche certezze e molti dubbi.


Si riportano sommariamente i nuovi presupposti della cassa integrazione, in attesa delle disposizioni emanate dall’Inps di cui vi dare conto appena disponibili




CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (aziende fino a cinque addetti)


Introdotto l’obbligo dell’accordo sindacale anche per le aziende chiuse per ordinanza emanati per far fronte al Covid-19


• Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche che possono accedere alle nuove 9 settimane utilizzandole anche in modo continuativo


• Se l’azienda è stata autorizzata per un numero di settimane inferiori alle prime 9, prima di accedere al nuovo periodo stabilito dal DL Rilancio, devono richiedere l’autorizzazione per le residue settimane all’Ente di riferimento (Regione o Ministero)


• Le aziende multi localizzate potranno anticipare la cassa integrazione ai propri dipendenti, le modalità sono da definire


• In ogni caso, le aziende sono tenute a presentare gli SR41 entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale


• Per l’anno 2020, le regioni possono concedere ulteriori periodi di trattamenti di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di 4 settimane utilizzando le risorse a loro disposizione



CIGO/FIS



• È necessario avviare l’informativa, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva


• Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografica che possono accedere alle nuove 9 settimane utilizzandole anche in modo continuativo


• Per le aziende che anticipano la cassa, la domanda va presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa (non più entro il quarto)


• Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ricompresa tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020


• Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione


• Prima di poter richiedere le ulteriori 5 settimane è necessario aver fruito dell’intero periodo di 9 settimane.

 

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