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Auto in uso promiscuo...un "nuovo" rompicapo.


Come previsto dalla Legge di bilancio del 2020 dal prossimo primo luglio i datori di lavoro che riconoscono come benefit ai dipendenti una autovettura in uso “promiscuo”, pertanto sia per uso personale che lavorativo, si troveranno gioco forza, non senza alcuni problemi applicativi, ad effettuare una sorta di percorso ad ostacoli che in ogni caso inciderà in modo variabile non solo sul costo del lavoro, ma anche sulle imposte e sui contributi dovuti dal dipendente.


L’articolo 1, commi 632 e 633 della legge 160/2019 ha infatti modificato il criterio di valorizzazione del fringe benefit auto ai fini fiscali e contributivi a partire dall’inizio del mese di luglio, prevedendo quattro valori, fra loro alternativi a differenza del valore unico in uso.


L’articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir, applicabile sulle vetture assegnate fino al 30 giugno, stabilisce di sottoporre a tassazione e contribuzione il 30% dell’importo corrispondente al valore convenzionale di 15mila km secondo il costo chilometrico specificato per ogni tipo di autoveicolo dalle tabelle pubblicate annualmente dall’Aci, il citato articolo specifica dal 1°luglio, un valore crescente in funzione delle emissioni di CO2 del mezzo.


Le forfetizzazioni dei fringe benefit sono state inserite all’articolo 51, comma 4 del Tuir per semplificare la quantificazione dei compensi in natura più frequenti precisamente il 30% di 15mila km annui individuato per le auto in uso promiscuo, pari a 4.500 Km annui, corrisponde all’incirca, al rapporto delle giornate non lavorative rispetto all’intera settimana vale a dire i 2/7.

La legge di bilancio del 2020, per incentivare la diffusione di auto a basso impatto ambientale, ha previsto che i mezzi con valore di emissione di anidride carbonica entro i 60 grammi per chilometro con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020 scontino un valore corrispondente non al 30, ma al 25% dei 15.000 km.

Tale percentuale sale al 30% con un’emissione di Co2 per km superiore a 60, ma entro i 160 grammi, passando al 40% entro i 190 grammi, fino al 50% per cento se il valore di emissione per km supera i 190 grammi.

Inoltre, dal 2021 i veicoli con emissione superiore a 160 grammi di Co2 per km verranno ulteriormente penalizzati.


Sulla «Gazzetta Ufficiale» del 31 dicembre sono stati pubblicati i costi chilometrici del fringe benefit dell’auto aziendale in due liste di valori, precisamente quelli validi fino al 30 giugno e quelli in vigore dal 1° luglio in funzione dell’emissione di CO2, il dubbio sorge spontaneo su quali e in base a quali presupposti sia possibile attribuire la corretta classe di appartenenza.


La disposizione legislativa sembra disporre di applicare i nuovi valori di fringe benefit ai mezzi di nuova immatricolazione, lasciando così presupporre, pur in assenza di un “chiarimento” specifico dell’amministrazione finanziaria, che tutti i veicoli immatricolati fino al 30 giugno 2020 continueranno a usare il vecchio criterio di determinazione.

A complicare ulteriormente l’articolazione si deve rilevare che con la modifica normativa si esplicita un’unica regola transitoria che mantiene il precedente criterio di valorizzazione fiscale e contributivo solo per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.


L’immatricolazione è certamente facilmente rintracciabile, tutt’altro che intuitiva appare l’identificazione del contratto.

La lettura più coerente con le dinamiche aziendali porta a identificarlo con quello della definizione di comodato d’uso, in pratica la lettera di assegnazione dell’auto fra l’azienda e il lavoratore, e non con quello stipulato per leasing o noleggio fra l’azienda e i fornitori.


Tuttavia, si auspica che sia confermato che l’estensione del previgente regime (valore unico pari al 30% di 15mila km) possa essere estesa alle auto già nella flotta aziendale e assegnate successivamente al 1° luglio.

Per quanto finora esposto si dovrà porre la massima attenzione non solo alle caratteristiche della vettura concessa, specificando modello, allestimento tipo di alimentazione ma sarà necessario riportare i dati di emissione di CO2 e la data di effettuazione della definizione del comodato d’uso per la corretta valorizzazione del benefit.

 

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