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Decreto Legge "Agosto"


Finalmente è stato pubblicato il decreto di proroga delle disposizioni in corso per far fronte al perdurare della difficile situazione in cui versano la maggior parte delle aziende.


In effetti il decreto legge cosiddetto di “agosto” arriva in extremis visto che alcune disposizioni come il blocco dei licenziamenti o le proroghe di contratti a tempo determinato in deroga alle disposizioni del decreto “dignità” sarebbero di fatto terminate.


Nel decreto si rilevano anche “nuove” norme per l’utilizzo della CIG e altre disposizioni che dovrebbero facilitare la ripresa economica attraverso alcuni sgravi previdenziali che i datori potrebbero utilizzare.

Pur non entrando nel merito delle dinamiche e delle mediazioni tra il governo e le parti sociali non possiamo non rilevare alcune critiche delle organizzazioni datoriali sulla effettiva “utilità” di alcune disposizioni come la proroga del blocco dei licenziamenti.


Chiaramente per l’effettiva attuazione di quanto previsto dal pacchetto di norme emanate si dovranno attendere le circolari dell’Inps per poter attivare le procedure del caso, di seguito riportiamo i principi salienti del decreto.


CASSA INTEGRAZIONE/FIS


Ulteriori 18 settimane della cassa integrazione per l’emergenza Covid-19 per il periodo tra il 13 luglio e il 31 dicembre.

Le prime nove settimane concesse a titolo gratuito alla generalità delle aziende e viceversa le seconde nove restano gratuite per i soli datori di lavoro che nel confronto tra il primo semestre 2020 e lo stesso periodo 2019 hanno avuto perdite di fatturato pari almeno al 20 per cento.

I datori di lavoro che hanno ridotto i ricavi di una percentuale inferiore al 20%, dovranno pagare un contributo addizionale del 9% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o riduzione d’attività, mentre pagheranno il 18% se non hanno avuto alcuna perdita.

Le aziende che non utilizzano la cassa integrazione, pur avendola precedentemente utilizzata potranno avere fino a quattro mesi di decontribuzione totale facendo rientrare al lavoro il personale. Tale decontribuzione potrà essere riconosciuta nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite.


DIVIETO DI LICENZIAMENTO


Il divieto di licenziare è stato prorogato, ma per un periodo flessibile collocato fino al 31 dicembre per le imprese che usano la cassa Covid-19 o beneficiano degli incentivi fiscali, con alcune eccezioni.

Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di Cig Covid, o dell’esonero dei contributi previdenziali, resta precluso il ricorso ai licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo.


In alcune particolari “situazioni” il divieto di licenziamento viene meno e precisamente:

  • il personale già impiegato nell’appalto e riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore;

  • licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa o da fallimento, o frutto di accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo.

Qualche ulteriore riga è necessaria per cercare di mettere a fuoco la procedura, difatti non si tratta di una semplice proroga del blocco, ma di un macchinoso meccanismo in base al quale la vigenza del divieto viene fatta coincidere con l’ulteriore periodo di fruizione della cassa integrazione Covid, richiedibile dal 13 luglio 2020 o del godimento della decontribuzione per quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020.

In pratica non vi è un termine di valenza generale trascorso il quale il divieto di licenziamento verrà meno. Ci troviamo dinnanzi a una scadenza “mobile” che varia a seconda del periodo in cui la singola azienda fruirà dell’ammortizzatore sociale o dell’esenzione contributiva.


ALTRE AGEVOLAZIONI


Il decreto stabilisce dei nuovi incentivi per assunzioni stabili, incluse le trasformazioni di contratto a termine, l’agevolazione determina un esonero integrale della contribuzione e carico dell’azienda per sei mesi.

A sostegno dell’occupazione nel Mezzogiorno, viene previsto uno sgravio del 30% dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi Inail.

Pertanto i datori di lavoro situati nelle Regioni svantaggiate potranno, fino al 31 dicembre 2020, utilizzare lo sgravio contributivo, al momento sarebbe intenzione del governo prorogare ulteriormente l’agevolazione che in ogni caso dovrà superare il vaglio UE.

Spazio anche per la decontribuzione piena di tre mesi per le assunzioni dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, colpiti duramente dalla pandemia.


CONTRATTI A TERMINE


Viene riproposta l’ennesima deroga al decreto Dignità. In pratica fino a fine anno, e ferma restando la durata massima di 24 mesi, sarà possibile rinnovare o prorogare per massimo 12 mesi e per una sola volta i contratti a tempo anche in assenza delle causali.

Viene abrogata la disposizione riportata in un comma del “decreto Rilancio” che imponeva ex lege ai datori di prorogare il termine dei contratti di apprendistato e di quelli a termine, di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, a causa dell’emergenza sanitaria.

In ultimo dobbiamo prendere atto che le disposizioni appena emanate vanno ad aggiungersi a quelle dei precedenti decreti e che la disciplina e l’evoluzione delle norme di questi ultimi cinque mesi sono certamente il frutto di azioni per arginare la crisi diffusa, ma la “matassa” di leggi, comunicati degli enti previdenziali e fiscali, interpretazioni di vario genere non facilitano in alcun modo la corretta applicazione dei diversi pacchetti di regole, difatti in alcuni casi a distanza di pochi giorni ci siamo trovati ad avere orientamenti contrapposti.


In attesa delle disposizioni e delle pubblicazioni dell’Inps sui termini tecnici di applicazione dei provvedimenti riteniamo al momento di non dover aggiungere altro.

 

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