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Covid-19: Smart working e categorie a rischio patologie


Torniamo sull’evoluzione della disposizione per facilitare il lavoro delocalizzato con una attenzione particolare alle cosiddette categorie a rischio elevato per l’emergenza sanitaria.


Pertanto allo stato dei fatti con la conversione del dl. 104/20 si sono dettate alcune particolari disposizioni per tutelare i lavoratori più esposti al rischio di contagio.


Fino al 15 ottobre i lavoratori fragili, dipendenti pubblici o privati, assenti dal lavoro e che abbiano raggiunto il periodo massimo per la conservazione del posto di lavoro non potranno essere licenziati per esaurimento del periodo di comporto.

Successivamente alla data sopra indicata e fino al 31 dicembre 2020, questi lavoratori potranno svolgere la loro prestazione in modalità smart working valutando anche l’opzione, dove possibile di un mutamento temporaneo mansione se ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.


Difatti l’emendamento, approvato all’unanimità dalla Commissione bilancio del Senato in sede di conversione del decreto agosto, torna sul tema dei lavoratori immunodepressi, malati oncologici e disabili che usufruiscono della legge 104, che è stato diffusamente discusso settimane passate particolarmente nel settore della scuola per il rischio di contagio derivante dalla ripresa delle lezioni in presenza.

Effettivamente per questi lavoratori fragili rimasti a casa, in base all’articolo 26 del decreto Cura Italia (Dl 18/2020), per il periodo di assenza dal servizio fino al 30 aprile erano stati trattati come se fossero ricoverati in una struttura sanitaria e quindi fuori dal computo dei 180 giorni oltre il quale erano passibili di licenziamento.


La disposizione è stata prorogata fino al 31 luglio dal decreto Rilancio (Dl 34/2020) e poi non più rinnovata, con la conseguenza che i lavoratori interessati avevano da quel momento dovuto scegliere se restare a casa prendendo ferie o esporsi al rischio di contagio rientrando al lavoro.

L’articolo 26 bis introdotto nell’emendamento ribadisce che la tutela del lavoratore fragile presuppone un certificato medico il quale attesti una condizione di rischio.


Il periodo di assenza dal servizio, come detto, è equiparato a quel punto al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie nonché dal medico di assistenza di base che ha in carico il paziente.

 


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