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Congedi per quarantena dei figli


Purtroppo non possiamo fare a meno di rilevare dalle fonti di informazione un incremento consistente dei casi di positività al Covid 19, e spesso ci vengono poste domande sulla possibilità di assentarsi dal lavoro casi di positività di figli, di seguito riepiloghiamo le possibili modalità di assenza.


Il lavoratore cha ha figli costretti a restare casa per quarantena ha tre opzioni per tale situazione da coniugare con il suo impegno lavorativo.


La prima è lavorare in smart working, se la sua attività lo consente, tra l’altro, alla luce dell’evoluzione epidemiologica la modalità tornerà a essere adottata su larga scala, ed è raccomandata anche dal Dpcm del 13 ottobre come misura per contenere la diffusione del contagio da Covid-19.

La seconda opzione è affidare il figlio alle cure dell’altro genitore, se è convivente e se ha la possibilità di farlo.

La terza è il congedo, come già avvenuto nei mesi primaverili dell’epidemia, quando la possibilità di astenersi dal lavoro per un periodo di 15 giorni poi portati a 30 se ancora non utilizzati totalmente.

Difatti la conversione in legge del «Dl Agosto» ha confermato fino al 31 dicembre la possibilità di usare il congedo retribuito in caso di quarantena Covid per i figli.


Il lavoratore può fruirne per periodi di assenza dal 9 settembre, e può chiederlo anche più di una volta, rammentiamo, con un’indennità del 50% della retribuzione, pagata dall’Inps.

Una condizione fondamentale per avere il congedo è che la prestazione non possa essere svolta in smart working, né dal richiedente, né dall’altro genitore, perché l’essere in lavoro agile esclude il lavoratore dall’accesso al congedo.


Un altro elemento da considerare è che solo un genitore alla volta può accedere al congedo, in pratica se l’altro genitore è disponibile, per qualsiasi motivo, ad esempio perché è in cassa integrazione a zero ore o è disoccupato l’accesso è precluso.


La condizione essenziale è che il contagio del figlio per il quale la Asl ha disposto la quarantena sia avvenuto a scuola o nello svolgimento di attività sportive come in palestre, piscine, centri o circoli sportivi pubblici o privati, in pratica la misura sembrerebbe escludere il caso di contagi avvenuti in luoghi diversi.


È una delle criticità già rilevate da diverse associazioni di categoria difatti in caso di contagio verificatosi fuori dai luoghi elencati nella legge ad esempio ristoranti, case di amici, ed altre situazioni, il genitore si troverebbe nella necessità di dover chiedere giorni di ferie o un permesso non retribuito per assistere il figlio in quarantena.


Una sottolineatura si rende necessaria in merito alla mansione svolta che determina la possibilità di accedere allo smart working mantenendo di fatto la retribuzione al 100% in caso di necessità di assistenza ai figli in quarantena, mentre chi non può farlo perché ad esempio lavora nella produzione o a contatto con il pubblico ha solo la chance dei congedi indennizzati al 50 per cento e/o l’utilizzo di ferie e permessi.

 

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