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Blocco dei licenziamenti: ultime disposizioni


Ritorniamo di nuovo sulla disposizione di blocco dei licenziamenti alla luce degli ultimi “annunci” dell’esecutivo, ribadita dal presidente del consiglio dei ministri.

Per quanto attiene al divieto di licenziamenti il decreto Ristori (Dl 137/2020), che ha esteso la scadenza di tale disposizione sino al 31 gennaio 2021, inoltre è intenzione del governo con la prossima legge di bilancio effettuare un allungamento del vincolo fino al 31 marzo 2021.

Per il periodo successivo al 31 gennaio non si conoscono nemmeno sommariamente le regole che dovranno essere applicate, difatti dal mese di marzo scorso alcune disposizioni legislative distanza di pochi giorni per le stesse casistiche sono state di volta in volta profondamente modificate se non proprio in antitesi nei diversi decreti legge

Analizziamo sostanzialmente in cosa consiste la prima di queste due proroghe, quella che è già certa in quanto una norma vigente.

L’articolo 12 del decreto Ristori proibisce, fino al prossimo 31 gennaio, le stesse tipologie di licenziamenti che erano oggetto dei divieti già in corso di vigenza, in pratica non sono consentiti tutti i licenziamenti per motivi economici, sia di tipo individuale, sia collettivo.

Di fatto viene ribadito il divieto di intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, per tutte le aziende di qualsiasi dimensione , ed inoltre viene ripetuto il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo.

Restano sospese le procedure già pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020, a esclusione delle ipotesi in cui i lavoratori coinvolti da tali procedure, impiegati in un appalto, vengano riassunti dal nuovo appaltatore in virtù di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto dell’appalto stesso.

La nuova formulazione del divieto consente di superare un importante dubbio applicativo sorto in relazione alla versione del divieto contenuta nel decreto agosto, basata su un complesso meccanismo che fissava in maniera criptica tale proroga, subordinando la possibilità di licenziare alla fruizione per intero dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza da Covid-19 o dell’esonero dai contributi previdenziali previsto dal medesimo decreto.

La precedente previsione legislativa ha creato molti dubbi interpretativi circa l’esatta identificazione della data oltre la quale sarebbe stato consentito licenziare applicando una sorta di periodo mobile.

Rammentiamo che il decreto Ristori ripristina una data certa, quella del 31 gennaio 2021, essendo la disposizione chiara ed esaustiva del divieto, che quanto meno, “semplifica” per i datori di lavoro la programmazione futura.

Con il decreto 137/2020 l’esecutivo di governo conferma anche la scelta, compiuta con il decreto agosto, di rinunciare alla facoltà di revocare in qualsiasi momento tali recessi in deroga alle regole ordinarie ponendo come condizione che contestualmente alla revoca il datore richiedesse il trattamento di cassa integrazione salariale.

Il meccanismo sopra riportato è stato molto poco “compreso” dai datori di lavoro e di scarsa l’utilità concreta e difatti ha avuto vita breve nel nostro ordinamento.

 


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