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Slittamento dei versamenti, dubbi e incertezze


I decreti legge Ristori 1 (Dl 137/2020) e Ristori 2 (Dl 149/2020) hanno previsto la sospensione dei versamenti contributivi, le disposizioni contenute nell’articolo 13 del Dl 137 e l’articolo 11 del Dl 149 sembrano sovrapporsi, delineando un quadro veramente poco comprensibile.

Il decreto Ristori 1 dispone che i datori di lavoro, la cui attività è stata sospesa o limitata dal Dpcm 24 ottobre 2020 e che svolgono come attività prevalente una di quelle contraddistinte dai codici Ateco riportati nell’allegato 1 allo stesso decreto legge, riconducibili alle attività turistiche e della ristorazione e dello spettacolo possono beneficiare della sospensione dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dovuti per la competenza del mese di novembre 2020. Quindi questa sospensione dovrebbe esser articolata nel seguente modo

si riferisce ai contributi di novembre da versare entro il 16 dicembre; opera sia per i contributi che per i premi Inail; i datori di lavoro sono quelli la cui attività è stata limitata o interrotta dal Dpcm del 24 ottobre.

Tuttavia, va tenuto presente che il Dpcm del 24 ottobre è stato sostituito da quello del 3 novembre e difatti si potrebbe sostenere che i datori di lavoro che potranno beneficiare di tale prima sospensione siano proprio quelli con attività bloccata dal Dpcm di ottobre.

L’articolo 11, comma 1, del Dl 149/2020 afferma che la sospensione dei contributi del Ristori 1 si applica ai datori di lavoro privati con i codici Ateco elencati nell’allegato 1 allo stesso Dl 149 e la sospensione:

si riferisce ai contributi di ottobre, da versare entro il 16 novembre; non opera per i premi Inail non si fa riferimento al Dpcm del 24 ottobre e nemmeno a quello del 3 novembre.

Inoltre l’articolo 11, comma 2, del Dl 149/2020, dispone la sospensione dei contributi:

di competenza del mese di ottobre, da versare entro il 16 novembre; alle aziende che hanno unità produttive od operative nelle aree così dette rosse (al momento Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e provincia autonoma di Bolzano); i settori interessati sono quelli dell’allegato 2 al decreto 149, praticamente solo il commercio al dettaglio.

Relativamente alle modalità di ripresa dopo la sospensione, il comma 4, dell’articolo 11, del Ristori 2 ripete esattamente quanto già previsto dal decreto 137, e precisamente gli importi dovranno essere versati entro il 16 marzo 2021 in unica soluzione oppure suddividendo in quattro parti l’ammontare non pagato e provvedendo al relativo versamento in rate mensili con scadenza 16 marzo, 16 aprile, 17 maggio, 16 giugno dell’anno prossimo.

In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, la dilazione decade. Il decreto dispone, inoltre, che dovrà essere l’agenzia delle Entrate a indicare all’Inps i dati dei datori di lavoro che permetteranno all’istituto di previdenza di riconoscere i soggetti che hanno diritto alla sospensione.

Stando alla lettura di quanto previsto i contributi sospesi sembrerebbero essere quelli a carico del datore di lavoro, difatti la regola contenuta nel Ristori 2, non usa il termine «di competenza» presente, invece, nel Ristori 1, ma si riferisce ai contributi «dovuti», potrebbero formare oggetto di rinvio anche le dilazioni in corso, le cui rate hanno scadenza novembre, previste da precedenti disposizioni.

Come risulta evidente i dubbi e i conseguenti “se” e “ma” sono ricorrenti e senza ombra di dubbio le diposizioni anche per gli addetti in materia risultano se non di difficile comprensione addirittura incomprensibili.

La “ciliegina sulla torta” è rilevabile dalla circolare l’Inps 128/2020 pubblicata ieri con la quale l’istituto fornisce l’interpretazione ufficiale che a una prima lettura sembra discostarsi dalle norme sopra riportate sembrerebbe non siano dovuti i contributi di ottobre in scadenza a novembre sempre per le aziende individuate nei decreti legge Ristori 1 e Ristori 2.

Restano i dubbi e la confusione delle norme che non permettono di fatto di operare nella certezza normativa, inoltre i chiarimenti arrivano come, ormai consuetudine, a ridosso delle scadenze!!

In ultimo non possiamo fare a meno di rilevare che lo spostamento dei versamenti potrebbe determinare un accumulo di pagamenti nel prossimo anno.

 


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