CU nel cambio appalto e cessione di azienda
Nel cambio di appalto vengono a volte sollevati alcuni dubbi sulla possibilità dell’azienda subentrante di effettuare in automatico i conguagli fiscali e successivamente provvedere al rilascio di una certificazione fiscale unica per i diversi rapporti di lavoro, di seguito riportiamo quanto previsto dalle disposizioni di legge.
Per le operazioni societarie straordinarie quali:
· cessione
· conferimento
· affitto di azienda
· cessione ramo d’azienda
· scissione parziale
con trasferimento di dipendenti non comportanti l’estinzione del soggetto preesistente, le società cedenti, conferenti, locatrici o scisse dovranno compilare e presentare proprie certificazioni Uniche riferite ai redditi ed ai soggetti percipienti per il periodo dell’anno per il quale sono stati lavoratori subordinati, difatti, i lavoratori dipendenti trasferiti a seguito della operazione societaria straordinaria obbligano il sostituto di imposta cedente al rilascio della CU, in cui deve indicare i dati relativi al rapporto di lavoro e le retribuzioni erogate fino al momento dell’operazione straordinaria.
Il sostituto di imposta subentrante, tenuto anch’esso al rilascio della CU, emetterà una certificazione comprensiva di tutti i redditi percepiti dal personale dipendente acquisito, evidenziando le somme e valori corrisposti dal precedente sostituto, in pratica effettuando le operazioni di conguaglio fiscale e provvedendo alla certificazione complessiva.
Tanto è vero che nei passaggi dei lavoratori nei casi sopra indicati il datore di lavoro cedente non è tenuto al pagamento del TFR e degli accantonamenti, che andranno quantificati e riconosciuti monetariamente all’azienda subentrante. Inoltre il soggetto subentrante dovrà effettuare le operazioni di conguaglio di fine rapporto.
Sulle disposizioni che determinano l’automatismo fiscale che permette la cumulabilità dei redditi e conseguentemente l’emissione di una certificazione complessiva la disciplina corrente è consolidata e accertata e tale possibilità è prevista esclusivamente nei citati casi, non è interpretabile in alcun altro senso.
In base all’art. 2112 codice civile , la cessione del ramo d’azienda non costituisce, di per sé stessa, motivo legittimo di licenziamento. Al contrario, i rapporti di lavoro dei dipendenti proseguono con il nuovo datore di lavoro, individuato nel cessionario del ramo d’azienda, inoltre, i debiti di lavoro (ad esempio gli obblighi retributivi e contributivi) gravano sia sul cedente che sul cessionario, i quali sono obbligati in solido verso il lavoratore, salva la possibilità del lavoratore di liberare il cedente.
Diversamente nel cambio di appalto ogni azienda certifica quanto di propria competenza senza alcuna possibilità di automatismo fiscale difatti è utile riportare quanto la disciplina cita nel caso specifico, e precisamente
· l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda.
A conferma di quanto esposto risulta chiaro che il rapporto di lavoro con la precedente azienda appaltatrice si estingue a tutti gli effetti di legge nel momento del passaggio e ogni soggetto giuridico è responsabile nei confronti dei lavoratori esclusivamente dalla data di assunzione sia in termini normativi che previdenziali e fiscali, chiaramente la disciplina dei contratti nazionali e delle diposizioni di legge obbliga l’azienda subentrante al riconoscimento normativo e retributivo acquisito dai lavoratori.
Di fatto essendo il cambio di appalto per il lavoratore la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro e non essendo riconducibile alle possibili altre cause che obbligano diversamente le parti, ogni azienda dovrà produrre i documenti del caso per propria competenza ivi anche le certificazioni fiscali.
Chiaramente per il lavoratore, ai fini fiscali, l’operazione è neutra difatti il carico delle imposte nell’anno di competenza è precisamente lo stesso sia che riceva una certificazione da un unico datore di lavoro che diversamente abbia ricevuto diverse certificazioni fiscali da più soggetti.
In qualche caso i lavoratori pongono la questione se in tale situazione (cambio di appalto) debbano pagare imposte maggiori a causa del “passaggio”, senza alcun rischio di essere smentiti, si può affermare che le imposte sono di pari entità.
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