Differenza tra stato di disoccupazione, inoccupazione e inattivi
Sempre più spesso nell’ambito delle disposizioni di Legge emanate si diversifica tra lo stato di “disoccupazione” e “inoccupazione”, la differenza non è di poco conto e in taluni casi diviene un requisito sostanziale per accedere ad agevolazioni o per permettere alle aziende, in caso di assunzione, di avere dei benefici economici.
Nella pratica non tutti conoscono veramente la differenza tra colui che viene definito disoccupato e inoccupato, diversi decreti legislativi e norme ne definiscono il significato e le differenze, però troppo spesso con terminologie e richiami ad ulteriori fonti normative che rendono poco chiara la comprensione delle diverse fattispecie.
A norma del D.lgs. n. 297/2002 e successive modifiche, in entrambi i casi si è disoccupato o inoccupato se non si è al momento attivi nel mondo del lavoro.
L'inoccupato è colui che non ha mai svolto attività lavorativa in nessuna forma, autonoma o subordinata e sia alla ricerca di un'occupazione, ovvero abbia effettuato iscrizione al Centro per l’Impiego, da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se giovani.
Il disoccupato è quel soggetto che precedentemente “occupato”, ovvero titolare di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato, sia divenuto privo di lavoro e che si sia immediatamente reso disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite dai Servizi competenti.
Esiste un ulteriore segmento, oltre quelli sopra riportati, ed è quello degli “inattivi” che sono una categoria a sé poiché non fanno parte della popolazione lavorativamente attiva e non sono alla ricerca di occupazione.
Per essere più precisi, si considerano inattive le persone che non sono alla ricerca di lavoro e che soddisfano le seguenti condizioni:
non hanno cercato lavoro nelle quattro settimane precedenti a quella presa come riferimento e non sono a cercare lavoro nelle due settimane successive a quella presa come riferimento.
Per ottenere lo stato di disoccupato il diretto interessato dovrà procedere presso il Centro dell’Impiego competente alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID), anche attraverso i canali telematici, che consente di fatto il riconoscimento formale della propria condizione di disoccupato.
Lo "stato di disoccupazione" è necessario, tra le altre cose, per usufruire dei servizi per l’inserimento nel mercato del lavoro offerti dal Centro per l'Impiego (CPI), per accedere alle forme di sostegno al reddito, per essere avvantaggiati nell’assunzione grazie agli sgravi contributivi concessi alle aziende che assumono disoccupati, ecc.
Il dispositivo legislativo ha posto delle condizioni per tutelare i lavoratori disoccupati, che tuttavia anche temporaneamente, vengano assunti o svolgano un lavoro autonomo.
Pertanto, chi viene assunto a tempo determinato o indeterminato “matura” una condizione di tutela, in pratica, lo stato di disoccupazione viene sospeso fino ad un massimo di 180 giorni, secondo le condizioni di seguito riportate:
· se il contratto di lavoro si risolve per un qualsiasi motivo prima che siano decorsi i 180 giorni, si ritorna in stato di disoccupazione e l’anzianità dello stesso ricomincia a maturare dalla fine della sospensione;
· Se dal contratto di lavoro deriva una retribuzione prospettica annua inferiore ai 8.500 € ai fini fiscali per i rapporti subordinati o parasubordinati ovvero 5.500€ per i rapporti di lavoro autonomo, il lavoratore avrà diritto alla conservazione del suo stato di disoccupazione.
Laddove invece ne derivi un reddito superiore, per i primi 180 giorni si applicherà un regime di sospensione dello stato di disoccupazione con decadenza dello stesso al 181mo giorno di lavoro.
In ogni caso chi svolge un tirocinio, anche se percepisce una indennità di partecipazione, può sempre rilasciare la DID in quanto non si tratta di retribuzione non essendo il tirocinio configurato nell’ambito del lavoro subordinato.
31 maggio 2024
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