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Ferie e periodo di fruizione


Con l’approssimarsi del periodo di ferie estive facciamo il punto sulle norme che ne articolano la fruizione e su quali sono i diritti e i doveri dei datori di lavoro e dei lavoratori.


Più volte la definizione dei periodi di assenza a tale titolo genera incomprensioni sui modi e sui tempi di fruizione, tuttavia le disposizioni sotto riportate sono consolidate e al riguardo tranne casi particolari per specifici accordi aziendali le norme sono consolidate.

I lavoratori hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, con riproporzione per i rapporti che non contemplino l’annualità piena, in ogni caso eventuali condizioni di miglior favore possono esser stabilite dalla contrattazione collettiva, a puro titolo esemplificativo si cita il CCNL dell’Industria metalmeccanica che prevede in base all’anzianità di assunzione delle maturazioni diversificate.


Il godimento delle ferie deve essere concesso in un periodo possibilmente, e compatibilmente con l’organizzazione aziendale, continuativo difatti l’obbligo a un periodo di riposo ha lo scopo di assicurare un recupero psico-fisico del soggetto permettendogli di riposarsi adeguatamente ma anche di dare la priorità ai rapporti sociali e familiari che magari ha trascurato a causa del lavoro.

Con il D.Lgs. 66/2003 viene chiarito che il godimento effettivo delle ferie non può mai essere sostituito dal pagamento della c.d. indennità sostitutiva per ferie non godute, pertanto non è possibile raggiungere un accordo transattivo di rinuncia alle ferie maturate trattandosi di diritto alle ferie indisponibile, difatti è possibile monetizzare le ferie solo per il periodo maturato prima dell’entrata in vigore del citato D.Lgs. e in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per il saldo alla data di cessazione.

Relativamente al periodo di ferie, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, lo stesso deve essere goduto per almeno due settimane consecutive nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Nonostante le ferie siano solitamente concordate tra dipendente e datore di lavoro, è quest’ultimo ad avere il potere di decidere in quali giorni deve essere fruito il periodo di vacanza, difatti il codice civile (art.2109) dispone che sia il datore di lavoro a stabilire il periodo annuale di ferie retribuite nel rispetto del periodo minimo previsto dalle leggi e dalla contrattazione collettiva.

In pratica, il datore di lavoro può scegliere l’esatta collocazione del periodo di ferie del dipendente anche senza accordo, sempre che siano rispettati alcuni parametri

  • tenga conto anche delle esigenze del lavoratore;

  • assicuri il godimento del periodo minimo di 2 settimane di ferie previsto dalla legge nell’anno di maturazione, o del maggiore periodo stabilito dal contratto collettivo;

  • assicuri che il restante periodo di ferie sia goduto entro i successivi 18 mesi dall’anno di maturazione, salvo diversa previsione del contratto collettivo;

  • comunichi al lavoratore con sufficiente e congruo anticipo la collocazione del periodo spettante.

Nel caso l’azienda effettui delle chiusure collettive programmate con la sospensione generalizzata dell’attività di lavoro i lavoratori non potranno far altro che adeguarsi al periodo di fruizione stabilito.

Diversa è la situazione di una a azienda che articola la propria attività senza chiusure collettive, nella fattispecie è consuetudine che il datore di lavoro con un congruo anticipo segnali ai lavoratori di scegliere un periodo di ferie di almeno due settimane continuative per potere formulare un piano compatibile con le esigenze dell’ organizzazione aziendale.


Tuttavia se più lavoratori con mansioni similari comunicano di volersi assentare in un periodo equivalente che non permette la normale attività dell’azienda sarà cura del datore di lavoro predisporre un piano ferie compatibile, e comunicarlo con congruo anticipo, tale da permettere ai diretti interessati di organizzare l’assenza dal lavoro.

Le eventuali difficoltà ad armonizzare le ferie tra i lavoratori si evidenziano più frequentemente nel periodo di ferie estive, che canonicamente rientrano nel periodo che va da giugno a settembre.

 

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