Iter legislativo contro la simulazione di assenza ingiustificata

Il 22 luglio 2022 abbiamo pubblicato una nota sul nostro sito con il titolo “Simulazione assenza ingiustificata per accesso alla Naspi” che allo stato dei fatti resta valida a tutti gli effetti per le “considerazioni” riportate nel testo, alla quale vi rimandiamo per un approfondimento delle norme di Legge e della distorsione che nella pratica viene effettuata dai lavoratori.
Visto che la “prassi” è diventata estremamente comune e che molto spesso i datori di Lavoro sono costretti a procedere al licenziamento dei lavoratori che si assentano senza giustificazione e che tale licenziamento determina in capo al dipendente la possibilità di accedere alla beneficio della disoccupazione (Naspi) e che altresì, il datore di lavoro è costretto anche a versare il ticket licenziamento che può arrivare fino a 1809,30 euro si chiede da più parti di intervenire a livello legislativo per porre dei limiti.
Riportiamo gli estremi della attuale disciplina sulle dimissioni e risoluzioni consensuali.
Da settembre 2015, con il D.L.vo n. 151, è stato previsto che le dimissioni dal lavoro e le risoluzioni consensuali, in caso di contratto a tempo indeterminato, dovessero effettuate esclusivamente attraverso il sistema telematico fornito dal Ministero del Lavoro.
Immediatamente dopo l’entrata in vigore della diposizione sono sorti una serie di dubbi su come comportarsi nel caso in cui un dipendente si fosse allontanato definitivamente senza rassegnare le proprie dimissioni nell’unica maniera stabilita dalla Legge e che in presenza di tale fatto il datore debba necessariamente procedere ad un licenziamento.
Rammentiamo che prima dell'entrata in vigore delle dimissioni telematiche era possibile, attraverso una specifica procedura, avvertire il dipendente della necessità di sottoscrivere l’atto delle proprie dimissioni, avvertendo che, trascorsi 30 giorni, le stesse erano intese come avvenute.Vista la situazione attuale le aziende hanno sollecitato le istituzioni a porre dei paletti che non permettano un utilizzo distorto dei lavoratori, difatti ci si chiede:
perché si deve porre in essere questa procedura e soprattutto pagare il contributo per la naspi, se il lavoratore ha scelto allontanarsi dal posto di lavoro;
perché, a seguito del pagamento del contributo di ingresso alla naspi, l’ex dipendente può fruire del trattamento di disoccupazione o anche, presentarsi ad un nuovo datore, portando “in dote” il beneficio, pari al 20% dell’indennità non ancora percepita all’atto dell’assunzione;
perché non è possibile ritenere le dimissioni come “valide” alla luce dei c.d. “fatto concludente”.
Quest’ultimo punto è stato chiarito da una sentenza della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27331/2023 emessa circa due mesi fa che ha affermato che, alla luce dell’art. 26 del D.L.vo n. 151/2015, le dimissioni e le risoluzioni consensuali debbono, senza altre possibili modalità, passare, pena l’inefficacia degli atti, attraverso la procedura telematica prevista dal D.M. applicativo.
Vista quanto sta avvenendo il Governo ha presentato un disegno di legge, ora all’esame del Parlamento dove viene riportato quanto segue:
· In caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 5 giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore.
Una volta che il provvedimento riceverà il “via libera” dalle Camere si intenderà l’assenza come “fatto concludente” e nel caso di dimissioni non formalizzate attraverso la procedura, il datore di lavoro dovrà verificare ciò che dispone il proprio CCNL in caso di assenza ingiustificata protratta per più giorni ed il rapporto sarà risolto per volontà del dipendente.
Ovviamente, prima di procedere sarà opportuno verificare se l’assenza sia dovuta a motivazioni giustificabili e se non si realizza tale presupposto attivare la procedura sanzionatoria prevista.
L’assenza ingiustificata protratta per più giornate farà sì che il datore di lavoro non debba più procedere al licenziamento ed al conseguente “esborso” del contributo di ingresso alla naspi.
Si auspica che l’iter legislativo possa disporre in essere la nuova normativa, appena ci saranno informazioni dettagliate sarà nostra cura informarvi immediatamente.
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