top of page

La documentazione sostitutiva Green pass


Il Dpcm del 12 ottobre applicabile tanto nel settore pubblico quanto in quello privato contempla la possibilità che, anche in presenza dei presupposti di legge, il green pass non sia stato ancora rilasciato o aggiornato.

Nel caso specifico , in deroga al principio sulla privacy, il lavoratore potrà accedere esibendo i documenti cartacei o digitali che attestano una delle condizioni di rilascio del green pass (vaccinazione, test o guarigione).


Difatti nel caso in cui il soggetto abbia effettuato la prima dose della vaccinazione il green pass sarà rilasciato solo dopo 15 giorni e in pratica non potrebbe accedere in azienda se non dopo il rilascio della certificazione obbligatoria.


Inoltre la disposizione di legge prevede che l’obbligo di green pass per entrare nei luoghi di lavoro non si applichi a chi è esentato dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.


I soggetti interessati dovranno trasmettere la documentazione attestante l’esenzione al medico competente che, ove dagli stessi autorizzato, informerà il personale deputato ai controlli del loro esonero dalle verifiche.

Pertanto i datori di lavoro dovranno valutare con la massima attenzione tutte le “situazioni” definibili intermedie e procedere di conseguenza.

 

Comments


Post in evidenza
Post recenti
Archivio
Cerca per tag
Seguici
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page