La patente a punti nei cantieri edili
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02/03/2024 il decreto-legge n. 19/2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” che tra le diverse norme, introduce la patente a punti, o patente a crediti, per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili.
L’introduzione della nuova norma ha come obiettivo quello di “spingere” le imprese alla corretta applicazione delle norme di legge per una maggior tutela dei lavoratori del settore edile e impiantistico e ridurre gli infortuni sul lavoro, è difatti proprio in tali contesti che statisticamente si rilevano gli infortuni sul lavoro più rilevanti rispetto alla media nazionale.
A far data dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei requisiti sotto riportati da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo:
· iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
· adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi;
· adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi;
· possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
· possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
· possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’Ispettorato del lavoro.
La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti interessati di operare nei cantieri temporanei o mobili.
Il “serbatoio” dei crediti ricevuti in “dote” subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo.
Riportiamo specificamente in quali casistiche lavorative è necessario avere tale documento:
· cantieri in cui si realizzano i lavori edili o di ingegneria civile;
· costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
· trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
· opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
· scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Non sono obbligati al possesso della patente a punti coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
Rammentiamo che le Società organismi di attestazione (SOA) sono organismi di diritto privato che, su autorizzazione dell’Autorità nazionale anticorruzione, accertano l’esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione, ossia della conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie.
In pratica quando un’azienda riceve sanzioni per non aver rispettato le normative vigenti in tema di salute e sicurezza, il punteggio della sua patente diminuisce proporzionalmente alla gravità delle infrazioni commesse, questo meccanismo serve a incentivare un comportamento responsabile e conforme alle leggi da parte delle aziende.
La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti descritti precedentemente, tuttavia, decorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente, in ogni caso le imprese e i lavoratori autonomi coinvolti nelle attività edili dovranno possedere almeno 15 crediti per poter operare legalmente.
Vista la complessità della nuova norma per adempiere correttamente alle disposizioni emanate sarà necessario per le imprese non solo essere “assistiti” dallo studio di consulenza delle paghe, che non potrà fare altro che effettuare gli adempimenti amministrativi, ma dalle aziende che operano nell’ambito della sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro.
E’ consigliabile pertanto prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni effettuare una sorta di “screening” aziendale per non farsi trovare impreparati.
Riportiamo le casistiche che determinano la riduzione dei punti:
Omessa elaborazione del DVR | 5 |
Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione | 3 |
Omessi formazione e addestramento | 2 |
Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile | 3 |
Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza | 3 |
Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto | 2 |
Mancanza di protezioni verso il vuoto | 3 |
Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno | 2 |
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 2 |
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 2 |
Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | 2 |
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | 2 |
Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto | 1 |
Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28 | 3 |
Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche | 3 |
Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 | 3 |
Omessa valutazione del rischio di annegamento | 2 |
Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie | 2 |
Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi | 3 |
Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 | 1 |
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 | 1 |
aprile 2002, n. 73 | |
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 | 2 |
aprile 2002, n. 73 | |
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 | 3 |
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23 | 1 |
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: | 5 |
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro | 8 |
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro | 15 |
Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto | 20 |
Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto | 10 |
Roma, 23 maggio 2024
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