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Legge n.104/92 – novità circolare 39/2023 Inps


I permessi previsti dalla Legge n. 104/1992 sono destinati ai lavoratori dipendenti affetti da disabilità grave o che hanno familiari disabili in situazione grave e permettono di assentarsi dal lavoro per prestare l’assistenza ai suddetti familiari con gravi patologie.


Si tratta di permessi orari retribuiti, anticipati dal datore di lavoro, rapportati all’orario giornaliero di lavoro e consistono in due ore al giorno se l’orario lavorativo è pari o superiore a sei ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a sei ore o in alternativa, i destinatari possono aver diritto a tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.

Pubblicate nei giorni scorsi, con la circolare Inps 39/2023, le nuove istruzioni per l'utilizzo dei permessi legge 104/92 e congedi straordinari ai lavoratori dipendenti del settore privato fornendo alcune importanti indicazioni per il diritto ai benefici previsti dalla Legge 104/92.


La circolare dell’istituto di previdenza è conseguente al decreto n. 105/2022 denominato “conciliazione vita lavoro” che si è reso necessario per attuare la direttiva europea n. 1158/19 ed interviene direttamente sulla vita di chi lavora e al tempo stesso deve prendersi cura di una persona disabile.

Le novità sono legate perlopiù all’ampliamento della platea di lavoratori che può utilizzare i permessi 104 e il congedo straordinario, rammentiamo che le nuove disposizioni sono in vigore dallo scorso agosto 2022.

Con le “nuove” disposizioni è cancellato il principio del referente unico dell’assistenza in riferimento alla fruizione dei permessi e congedi, difatti l’assistenza e i relativi diritti si possono suddividere tra più referenti che si prendono cura del disabile.


Nella pratica, i tre giorni di permesso mensile per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, possono essere riconosciuti a più soggetti tra quelli aventi diritto che possono fruirne in via alternativa tra loro.

Si deve però inviare la dichiarazione del disabile, che indica l’intenzione di farsi assistere dal soggetto che presenta l’istanza che deve essere allegata alla domanda da parte di ogni richiedente.

Il provvedimento di autorizzazione inviato dall’Istituto al richiedente, al disabile grave e al datore di lavoro preciserà che la domanda è stata accolta nel limite massimo complessivo di giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti coloro che hanno diritto a prestare assistenza al disabile.

Per quanto attiene il pagamento delle indennità sui permessi 104 e il congedo straordinario non cambia nulla rispetto alla previgente normativa difatti sulla base del riconoscimento del diritto alla fruizione di questi permessi e congedi, verrà riconosciuto il pagamento relativo, secondo le stesse modalità utilizzate da Inps fino ad oggi.


Dal mese di Maggio 2023 sempre secondo le istruzioni dettate dall’Inps e riportate sulla citata circolare sono istituiti dei nuovi codici da indicare sulle denunce Uniemens mensili per la gestione dei permessi dettati dalla Legge 104/92 e inoltre dovrà obbligatoriamente essere riportato il codice fiscale della persona assistita.

Nella pratica, le informazioni mensili per la corretta elaborazione delle retribuzioni la conseguente denuncia Uniemens, dovranno essere implementate con la comunicazione del codice fiscale delle persone da assistere che diventa un dato obbligatorio per effettuare il recupero delle somme anticipate per i permessi.


Vi chiediamo pertanto di comunicarci mensilmente tale dato per gestire correttamente le elaborazioni del mese.

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