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Legge n.197/2022 – Premi di risultato


La riduzione dell’imposta sostitutiva dal 10% al 5% per i così detti premi di produttività rientra tra le misure della Legge di Bilancio che mirano a rafforzare il potere d’acquisto dei lavoratori.


Diciamo subito che si tratta di una misura temporanea, valida solo per il 2023 e attuabile solo in fase di liquidazione del premio, quindi, al momento, non vale per i premi, ad esempio, che sono istituiti nel 2023 e che saranno erogati nel 2024.

Infatti la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 cosi detta “Legge di Bilancio 2023” dispone che per i premi e le somme erogati nell'anno 2023, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, è ridotta al 5%.

Il riferimento è quindi al Premio di Risultato o bonus produttività, in pratica l’elemento della retribuzione di natura monetaria e a carattere variabile introdotto dalla Legge di Bilancio 2016, la cui corresponsione è collegata alla misurazione e al raggiungimento di obiettivi di redditività, produttività e qualità del lavoro.


Come previsto dalla dottrina consolidata il premio, per rientrare nelle agevolazioni fiscali, deve essere stato istituito da un contratto collettivo aziendale o territoriale.

Di recente l’Agenzia delle Entrate (AdE), d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la risposta a interpello n. 176/2021, ha chiarito che non è possibile applicare l’imposta sostitutiva agevolata sui premi se i criteri e le modalità di attribuzione dei premi stessi sono definiti mediante un regolamento aziendale e non da un accordo collettivo aziendale o territoriale.

Pertanto l’orientamento dell’AdE esclude di fatto, cosa peraltro già certa, la gestione unilaterale dell’azienda che viceversa qualora attribuisca dei premi gli stessi sconteranno l’aliquota piena.


Per quanto concerne l'ipotesi di assenza di rappresentanze sindacali aziendali, è stato chiarito sempre dall’ente fiscale che, in assenza di RSA/RSU, l'azienda potrà comunque recepire il contratto collettivo territoriale di settore e, conseguentemente, al ricorrere delle condizioni richieste, applicare l'imposta sostitutiva sui premi di risultato erogati in esecuzione di tale contratto territoriale.

In alternativa, e sempre in assenza di RSA/RSU presso l’impresa, potranno essere validi anche i contratti aziendali stipulati con associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.


Infine, i contratti devono risultare depositati insieme alla dichiarazione di conformità entro 30 giorni dalla sottoscrizione presso lNL tramite una procedura telematica specificatamente in uso così come previsto dalle norme vigenti, tale disposizione deve essere intesa come sostanziale e i premi di risultato risulteranno agevolabili sempreché i contratti aziendali o territoriali al momento della erogazione del premio siano già stati depositati, unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle previsioni della legge.


Come ha rammentato ancora di recente l’AdE con Interpello n. 265/2022, l'incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione realizzato dall'azienda sarà misurato in base agli indici individuati proprio in tale contratto aziendale.


I parametri su cui valutare il raggiungimento degli obiettivi debbono essere riscontabili e verificabili analiticamente, su tale aspetto qualora si voglia attivare la disposizione, sarà necessario porre la massima attenzione, difatti dal 2016 l’evoluzione normativa ha reso sempre più articolata la verifica dei parametri per evitare un uso improprio dei premi di risultato.

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