Novità previdenziali e fiscali e retribuzione dei lavoratori
Con l’approssimarsi della prima retribuzione del 2024 facciamo il punto sulle novità legislative della Legge di Bilancio che hanno un effetto sul netto percepito dai lavoratori, senza entrare in tecnicismi a volte poco comprensibili per i non addetti ai lavori riportiamo sinteticamente le diverse disposizioni in vigore.
· Aliquote fiscali Applicate nel 2024
1. fino a 28.000 euro 23%;
2. oltre 28.000 e fino a 50.000 euro 35%;
3. oltre 50.000 euro 43%
per completezza di informazione si riportano le aliquote in vigore nel precedente anno
1. fino a 15.000 euro 23%
2. tra i 15.000 e i 28.000 euro 25%;
3. tra i 28.000 e i 50.000 euro 35%;
4. oltre i 50.000 euro 43%.
· Detrazioni per lavoro dipendente
Aumento delle detrazioni IRPEF per redditi fino a 15.000 euro annui al momento solo per l’anno corrente che è innalzata dagli originari 1.880 a 1.955 euro su base annua qualora il reddito complessivo non superi i 15.000 euro annui.
Per effetto dell’aumento del beneficio delle detrazioni e l’accorpamento di due aliquote Irpef si viene a generare una sorta di esenzione d’imposta per redditi ai fini fiscali fino all’importo di 8.500 euro annui.
· Esonero parziale della contribuzione IVS del lavoratore
La legge di Bilancio 2024 prevede per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 un esonero parziale sulla quota di contribuzione IVS del lavoratore nella misura pari:
1. al 6% qualora la retribuzione imponibile, considerata su base mensile per tredici mensilità, che non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;
2. 7% qualora la retribuzione imponibile, considerata su base mensile per tredici mensilità, che non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.
Il beneficio spetta ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico e resta ferma l'aliquota di calcolo delle prestazioni pensionistiche, che mantiene lo “stesso peso specifico”.
A differenza degli anni precedenti, la misura non sarà applicata alle mensilità aggiuntive (13° ed eventuale 14°) sulle quali i contributi saranno dovuti in misura piena.
· Esonero contributivo per le lavoratrici madri
Un rafforzamento agli stipendi delle lavoratrici arriva dal nuovo esonero contributivo previsto per le madri di tre o più figli, che esclusivamente per il 2024 si applicherà anche in caso di due figli.
L’esonero sarà pari al 100 per cento dei contributi previdenziali e sarà riconosciuto in busta paga alle lavoratrici con contratto a tempo indeterminato fino ad un massimo di 3.000 euro di importo da riparametrare su base mensile.
I limiti all’applicazione della misura sono i seguenti:
1. il raggiungimento del decimo anno del secondo figlio;
2. il raggiungimento del diciottesimo anno del terzo figlio.
L’esonero contributivo non rappresenta uno sconto previdenziale per i datori di lavoro ma un beneficio che viene riconosciuto alle lavoratrici, in estrema sintesi il costo aziendale resta invariato.
· Aiuti alla natalità
E’ previsto il potenziamento anche del congedo parentale, con l’aggiunta di un nuovo mese pagato all’80 per cento per il 2024.
Dal 2025 si passerà al 60 per cento, in luogo del 30 per cento previsto ad oggi, per un ulteriore mese rispetto al primo già pagato all’80 per cento.
Avranno diritto al nuovo mese di congedo maggiorato i lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità.
· Esenzione previdenziale e fiscale per beni e servizi
Per l’anno 2024 viene incrementato il plafond di esenzione fiscale e contributiva dei beni e servizi (fringe benefit) che possono essere riconosciuti dal datore di lavoro, che passerà dal valore ordinario di euro 258,23 (art. 51, comma 3, TUIR) a 1.000 euro annui per la generalità dei lavoratori e a 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, si rammenta che per tali lavoratori il limite del 2023 era posto a 3.000 euro determinando in questo caso una riduzione di tale beneficio.
Sulla condizione per considerare un figlio a carico fiscalmente si riporta la disposizione dell’art. 12, comma 2 del TUIR prevede dove si intende a carico il figlio/familiare che possiede un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.
l’attuale limite di esenzione previsto dall’art. 51, comma 3, può essere riconosciuto anche ad personam e quindi anche per un solo lavoratore rispetto alla generalità, a differenza delle misure previste per il welfare aziendale la cui esenzione è subordinata all’offerta/messa a disposizione della generalità o categorie omogenee di lavoratori.
· Premi di risultato/produzione
La legge di Bilancio 2024 proroga anche per l’anno 2024 la riduzione dell’aliquota di imposta sostitutiva Irpef e addizionali regionali e comunali al 5%.
L’agevolazione si applica su premi di risultato ovvero su somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza ed innovazione nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
È bene specificare che tale strumento può essere utilizzato solamente in presenza di accordi di secondo livello con la definizione di parametri per il raggiungimento dell’incremento di produttività e che l’accordo siglato con le OOSS maggiormente rappresentative deve essere depositato presso l’INL competente entro trenta giorni dalla stipula pena la decadenza del beneficio applicato.
Su tale argomento potete trovare alcune note nel nostro sito.
Riteniamo al momento di non dover approfondire ulteriormente le nuove disposizioni di Legge.
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