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Novità Smart Working dal 1° Settembre

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il decreto ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022, di attuazione della norma contenuta nel cd. decreto semplificazioni, con il quale si prevede che il datore di lavoro comunichi in via telematica al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.


Chiaramente il “nuovo” obbligo si applica agli accordi individuali stipulati o modificati a partire dal 1° settembre 2022, dunque con tale disposizione, che rende strutturale la semplificazione del lavoro agile, si snelliranno notevolmente gli adempimenti.


Il precedente obbligo di comunicazione dell’accordo individuale sarà sostituito, quindi, da una mera comunicazione dei nominativi dei lavoratori e della data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile da trasmettersi in via telematica al Ministero del lavoro.


Pertanto il datore di lavoro non dovrà più allegare, alla comunicazione, l’accordo individuale di smart-working, in ogni caso l’accordo siglato dovrà essere conservato per un periodo di 5 anni dalla sottoscrizione (ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81).

Operativamente Il datore di lavoro dovrà comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro i seguenti dati dei lavoratori con i quali è stato sottoscritto un accordo di smart-working:

· il nominativo del lavoratore;

· la data di inizio delle prestazioni di lavoro in modalità agile;

· la data di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.

In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso disponibile il modulo di comunicazione all’interno del portale dei servizi on-line, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE, https://servizi.lavoro.gov.it.


Il modulo si compone di 5 sezioni:

· Dati del datore di lavoro: codice fiscale e ragione sociale;

· Dati del lavoratore: codice fiscale e dati anagrafici;

· Dati del rapporto di lavoro: data inizio, tipologia (tempo determinato, indeterminato, apprendistato), Pat e voce di tariffa INAIL;

· Dati dell’accordo di lavoro agile: data di sottoscrizione, tipologia di durata (a tempo determinato o indeterminato), data inizio e cessazione;

· Dati di invio: inizio, modifica, annullamento, cessazione.


Alla luce di quanto sopra si può ritenere superate le disposizioni di legge emergenziali che di volta in volta hanno posticipato il ritorno alle norme previgenti che dal prossimo mese saranno quelle di riferimento nel caso di utilizzo dello smart working.


Per ulteriori approfondimenti in merito vi rimandiamo alle note già pubblicate sul nostro sito.

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