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Nuova disposizione su Comunicazione lavoro autonomo occasionale


Arriva una importante “novità” per quanto riguarda il lavoro autonomo occasionale con l’obiettivo del legislatore di contrastare rapporti di lavoro irregolari o non conformi alla reale attività dell’interessato, difatti negli anni sono stati utilizzati a volte dei sistemi di instaurazione del rapporto di lavoro non proprio “ortodossi” per diverse ragioni economiche e organizzative.


Per un approfondimento sulla possibilità di instaurare un rapporto di lavoro autonomo occasionale vi rimandiamo ad una nota pubblicata sul nostro sito di cui indichiamo il link (https://www.solimpresa.it/single-post/2017/11/08/il-punto-sulle-collaborazioni-occasionali).

L’articolo 13 del decreto, modificando ulteriormente l’articolo 1 del Dlgs 81/2008, determina un nuovo obbligo a carico dei datori di lavoro per la corretta instaurazione del rapporto con un lavoratore autonomo occasionale, in pratica si tratta di una comunicazione preventiva che andrà resa dai committenti e che dal punto di vista operativo si può ritenere assimilabile a quanto avviene per i lavoratori a chiamata.

La mancata comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente di volersi avvalere di prestazioni rese da un lavoratore autonomo occasionale, può costare salato, a seguito di un emendamento previsto dal Dl 146/2021 nella fase della sua conversione in legge.


In sostanza si dovrà rendere una comunicazione da inoltrarsi, tramite sms o posta elettronica, prima che il lavoratore autonomo inizi la propria opera, la mancata comunicazione può determinare una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale per il quale si è realizzata l’omissione o la comunicazione sia stata eseguita fuori termine.

Per questa violazione non è possibile avvalersi della procedura di diffida (ex articolo 13, del Dlgs 124/2004), difatti l’articolo 14 della disposizione sopra citata si occupa di regolamentare la sospensione dell’attività aziendale applicabile quando si constatano gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ed anche, quando si riscontra la presenza di lavoratori irregolari in misura pari o superiore al 10% del totale dei regolarmente occupati.

Proprio nel caso in oggetto la norma è stata integrata prevedendo tra le cause che determinano la sospensione dell’attività anche la presenza di autonomi occasionali occupati in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.


È presumibile valutare, anche a seguito del chiarimento effettuato dall’INL con circolare 3/2021, che tra le condizioni che possono determinare la sospensione dell’attività non rientri la mancata comunicazione preventiva e che quest’ultima, possa essere assimilata alla comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro per “gli intermittenti” definita dalla norma, non è escluso che l’Ispettorato torni sull’argomento, approfondendo e chiarendo la portata della regolamentazione che colpisce anche l’irregolare utilizzo dei lavoratori autonomi occasionali.

In ogni caso se è vero che il nuovo adempimento si espleta prima dell’inizio della prestazione, è altrettanto certo il fatto che per la sua violazione esiste una specifica sanzione, conseguentemente è logico supporre che i rapporti con lavoratori autonomi occasionali irregolari, dai cui può dipendere la sospensione dell’attività dell’azienda, siano quelli che non hanno le caratteristiche proprie del lavoro autonomo e che tuttavia sono inquadrati come tali.


Allo stato dei fatti sembra che l’orientamento legislativo e conseguentemente quello ispettivo vogliano accendere un faro su i rapporti di lavoro non correttamente instaurati e pertanto l’utilizzo del lavoro autonomo occasionale dovrà essere valutato con la massima attenzione e applicato esclusivamente a rapporti di lavoro effettivamente qualificabili in tale fattispecie sia in termini formali che sostanziali.

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