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Obblighi formativi e sanitari per l’assunzione di minorenni




Nell’ipotesi di dover assumere un lavoratore al di sotto dei diciotto anni compiuti si dovranno considerare due condizioni che sono sostanziali, da valutare prima della costituzione del rapporto di lavoro.

In sintesi, si dovrà verificare il percorso scolastico e l’assolvimento degli obblighi “minimi” previsti dalla legge e assolvere alle disposizioni in ordine sanitario.

Di seguito riportiamo alcune informazioni in merito.

 

Obbligo scolastico

 

La soglia dell’età minima di ingresso nel mondo del lavoro è di 16 anni, secondo quanto disposto dalla legge 296/2006, che fissa a 10 anni la frequenza scolastica utile a ottenere l’assolvimento dell’obbligo scolastico.

A tale proposito il ministero del Lavoro, con nota 9799/2007 ha confermato la sussistenza del limite di età minima, fatta salva comunque la possibilità di intraprendere percorsi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale già a partire dai 15 anni.

Vi rammentiamo che anche l’assunzione di un soggetto minore straniero è subordinata all’assolvimento dell’obbligo scolastico, difatti, le disposizioni hanno carattere generale e devono essere applicate a tutti i minori presenti sul territorio italiano.

Tuttavia, se il minore non ha la cittadinanza italiana e/o non ha frequentato istituti di formazione in Italia, il requisito di assolvimento dell’obbligo scolastico è subordinato alla dichiarazione di valore rilasciata dal consolato italiano del Paese di origine, che darà evidenza del titolo di studio conseguito nel Paese di provenienza

 

Idoneità fisica

 

E' necessario verificare preventivamente l’idoneità fisica del minore, tale disposizione è indipendente dal fatto che l’attività lavorativa sia tra quelle rientranti nell’ambito di quelle soggette all’ attività di sorveglianza sanitaria, tale adempimento è in ogni caso necessario per occupare un lavoratore minorenne.

Vi rammentiamo che tale visita deve essere pre-assuntiva e il parere di idoneità è di fatto vincolante per l’instaurazione del rapporto di lavoro.

Pertanto, vi è sempre l’obbligo di verifica dell’idoneità sanitaria, sia a livello preventivo, sia periodico e a intervalli non superiori all’anno.

La visita medica sarà svolta dal medico competente d’azienda, in accordo con le disposizioni di legge (Dlgs 81/2008) se la mansione a cui è adibito il minore sia soggetta a sorveglianza sanitaria, qualora la prestazione resa non rientri tra quelle previste dalla sorveglianza sanitaria l’adempimento dovrà essere assolto tramite il servizio sanitario nazionale.

La valutazione delle attività svolte di maggiore impatto sulla salute dei lavoratori deve essere determinata dal datore di lavoro in collaborazione con il medico competente in fase di valutazione delle mansioni del rischio e del documento di valutazione dei rischi (Dvr).

Il ministero del Lavoro, richiamando la lettera circolare 11 aprile 2006 e la risposta all’interpello 1866/2006, ha ricordato che qualora la visita medica sia gestita dal Servizio sanitario nazionale il medico autorizzato allo svolgimento di tale attività potrà essere un professionista dipendente del Ssn (come il medico della struttura ospedaliera ovvero dell’Asl) oppure un professionista che opera in convenzione con il Ssn (come il medico di medicina generale).

Nel corso degli anni la disciplina specifica ha subito una serie di “evoluzioni” difatti fino al 2013 era obbligatorio il certificato di idoneità lavorativa successivamente abrogato, ciò non toglie l’obbligo di adempiere gli obblighi di certificazione previsti dal Dlgs 81/2008.

E’ certo che il minore deve sempre essere sottoposto a visita medica preventiva e periodica, indipendentemente dal tipo di mansione svolta, anche se la stessa non rientra tra quelle interessate dalle disposizioni di sorveglianza sanitaria, il medico non sarà tenuto a rilasciare il giudizio di idoneità, ma sarà comunque tenuto a comunicare eventuali prescrizioni limiti lavorativi.

Per quanto sopra, riportiamo alcuni “suggerimenti” pratici per la corretta gestione dell’adempimento.

 

·         l’attività aziendale è soggetta a sorveglianza sanitaria:

 

Prima di procedere alla pratica di assunzione è necessario prenotare visita medica con il medico competente aziendale per definire o meno l’idoneità al lavoro del minore; qualora il minore sia idoneo alla mansione verrà rilasciato attestato di idoneità da parte del medico, in caso contrario verrà rilasciato un attestato di idoneità parziale o inidoneità totale alla mansione.

 

·         l’attività aziendale non è soggetta a sorveglianza sanitaria:

 

In questo non è presente la figura del medico competente in azienda ma, come già espresso in precedenza, l’assenza di questa figura non esclude l’obbligo di verifica di idoneità alla mansione del minore, rimanendo pertanto l’onere in capo al datore di lavoro, così come previsto dalla normativa in commento.

La prenotazione della visita medica deve avvenire mediante i servizi offerti dalla sanità pubblica, mediante il servizio di medicina di base delle Asl, svolto anche per il tramite dei medici di base.

In pratica, dal punto di vista operativo, la scelta pratica maggiormente efficace consiste nel chiedere al minore il contatto del proprio medico di base, a cui domandare (con eventuali spese a carico del datore di lavoro) di verificare l’idoneità al lavoro del minore.

Tuttavia, come previsto dalle disposizioni vigenti nel caso in cui il minore risulti idoneo alla mansione, nessuna attestazione verrà rilasciata.

Pertanto, il datore di lavoro potrà dimostrare di aver adempiuto correttamente all’adempimento soltanto mediante la presentazione di una richiesta scritta di visita medica avanzata al medico di base del minore.

Per adempiere correttamente alle disposizioni emanate sarà necessario per le imprese non solo essere “assistiti” dallo studio di consulenza delle paghe, che non potrà fare altro che effettuare gli adempimenti amministrativi, ma dalle aziende e medici che operano nell’ambito della sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro.


 

31 maggio 2024

 

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