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Obbligo del green pass per tutti i lavoratori


Con l’approssimarsi dell’entrata in vigore della disposizione sull’esibizione della certificazione attestante l’esecuzione del vaccino contro il Covid 19 riportiamo le prime indicazioni operative per i datori di lavoro, riteniamo che sia necessario “sensibilizzare” tutti i lavoratori per non arrivare impreparati alla scadenza dell’entrata in vigore prevista dell’obbligo.


Green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro ai blocchi di partenza.

Difatti dal 15 ottobre 2021 tutti i lavoratori, pubblici e privati, dovranno esibire la certificazione verde, Il Decreto Legge che ha previsto l’estensione dell’obbligo è stato infatti approvato all’unanimità dal Consiglio dei Ministri il 16 settembre 2021 e presto approderà in Gazzetta Ufficiale.

L’esibizione del Green pass per accedere a lavoro sarà quindi necessaria per tutti i lavoratori, inclusi gli autonomi, ad eccezione soltanto dei soggetti fragili, esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Saranno i datori di lavoro a dover definire le modalità organizzative dei controlli e a individuare con atto formale i soggetti che li eseguiranno, anche a campione e preferibilmente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Il lavoratore sorpreso senza Green pass all’interno dei locali rischia una sanzione che va dai 600 ai 1.500 euro.

Dal lato dei datori di lavoro la sanzione applicabile va dai 400 ai 1.000 euro per coloro che non applicano le misure stabilite o sotto intendono le nuove disposizioni di contrasto al coronavirus.

Le nuove norme stabiliscono che il personale obbligato al Green Pass, qualora comunichi di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, verrà considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione dello stesso, in ogni caso non sono previste conseguenze disciplinari.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina preordinata a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.

Il decreto legge prevede, inoltre, l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica, d’intesa con il Ministro della salute.


Viene stabilita la gratuità dei tamponi per coloro che risultano essere stati esentati dalla vaccinazione secondo le disposizioni sanitarie.

Anche i liberi professionisti e i lavoratori autonomi hanno l’obbligo esibire il green pass difatti la disposizione riguarderà tutti i lavoratori privati compresi gli autonomi e chi ha partita Iva, e in questa lista quindi ricadono anche colf, badanti, baby sitter.


Per quanto attiene ai lavoratori in smart working fonti del governo hanno fatto sapere che l’assenza del certificato non può dare in automatico diritto al lavoro da remoto in altre parole, non può diventare una scappatoia per chi non intende entrare in possesso del green pass, tuttavia se per esigenze di ufficio il datore di lavoro chiede al lavoratore di lavorare in smart working, il green pass non è richiesto difatti il certificato non serve per lavorare ma solo per accedere al posto di lavoro.


Chiaramente nei regimi misti S.W. e lavoro in azienda a giorni alterni il lavoratore dovrà essere in possesso della certificazione verde.

 

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