Obbligo Green pass, primi chiarimenti operativi
Con l’avvicinarsi dell’entrata in vigore dell’obbligo si accavallano chiarimenti e interpretazioni e le ultime “notizie” sembrano appesantire gli obblighi dei datori di lavoro.
Il green pass sorto per finalità diverse da quelle lavorative è divenuto a seguito di molteplici diposizioni di legge fondamentale per accedere in azienda difatti al 15 ottobre quasi 23 milioni di lavoratori dovranno avere la certificazione verde che attesta la vaccinazione, la guarigione dal Covid o un tampone negativo.
Purtroppo come già in altre situazioni degli ultimi quasi due anni le norme emanate in un tempo ristretto, in alcuni casi veramente a ridosso dell’entrata in vigore hanno generato una serie di dubbi, chiarimenti e interpretazioni tali da rendere attuazione degli obblighi un percorso ad ostacoli.
Per un dubbio che sembra sciolto, e cioè che l’introduzione di un obbligo generalizzato per il pubblico impiego non cancelli le norme ad hoc introdotte in precedenza per sanità, scuola e università, ce ne sono altri ancora in piedi.
A partire dalla disparità di trattamento che vede coinvolti gli insegnanti e i collaboratori scolastici, da un lato, e il resto degli statali, difatti mentre per i primi, al quinto giorno anche non consecutivo di assenza, scatta la sospensione dal servizio e dallo stipendio, i secondi si vedranno interrompere solo la retribuzione.
Le aziende private, su cui ci concentriamo, dovranno in pochi giorni organizzarsi in vista dei controlli da svolgere a propria cura, tali controlli dovranno essere svolti preferibilmente all’ingresso dei lavoratori come richiede il Dl 127/2021.
La verifica del green pass va fatta tutti i giorni per tutelare la privacy, infatti, il datore non può tenere un registro nel quale sia indicato quanti dipendenti siano vaccinati e quale sia la scadenza del green pass per ciascuno e altre informazioni che potrebbero essere interpretate come una violazione della sfera personale.
E’ evidente che con tale “chiarimento” gli adempimenti per la verifica saranno molto onerosi, pensiamo a strutture con diversi turni giornalieri o con più punti di accesso dove ritardi lavorativi saranno inevitabili, inoltre le persone dedicate a tale attività dovranno essere diverse e allo stato dei fatti distraendole da altre mansioni lavorative.
I datori fino a 15 dipendenti potranno sospendere i lavoratori senza green pass dopo il quinto giorno di assenza e sostituirli con un altro lavoratore ma solo fino a un periodo massimo di 20 giorni, tale disposizione non è applicabile per le aziende più grandi.
Si può legittimamente ritenere che si renda necessario qualche chiarimento, difatti sembra che la sospensione diventi legittima solo in caso di sostituzione.
Per mancato controllo, i datori rischiano una sanzione da 400 a mille euro. Vale la pena, dunque, prepararsi a dimostrare di aver messo in campo l’organizzazione necessaria alle verifiche e di aver individuato formalmente i responsabili.
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