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Richiesta ANF da Luglio 2021


Di seguito riportiamo uno stralcio della circolare dell’Inps relativa alla richiesta dell’assegno per nucleo famigliare per il periodo 01/07/2021 al 31/12/2021, che deve intendersi come periodo ponte per il passaggio all’assegno unico universale che sostituirà l’attuale sostegno alle famiglie.

Chiaramente con il mese di luglio tutti gli interessati dovranno procedere ad una nuova richiesta per poter Le richieste per l’assegno ponte dovranno essere presentate in via telematica all’INPS, a partire dal 1° luglio 2021, attraverso i consueti canali:

  • portale web, collegandosi al sito www.inps.it, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

  • Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

  • Istituti di patronato


Potete dare piena informazione ai vostri dipendenti della presente nota


Circolare n. 92 Inps del 30/06/2021

1. Premessa L’articolo 5 del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, riconosce agli aventi diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF), a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli. Con la presente circolare, in applicazione del citato disposto normativo, si forniscono le istruzioni amministrative e procedurali in relazione alla maggiorazione di cui all’articolo 5 del decreto in parola, nonché indicazioni in merito all’adeguamento, con decorrenza 1° luglio 2021, dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei


6. Istruzioni operative (per la richiesta)

Per tutti i lavoratori che hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare restano valide le

vigenti modalità di presentazione della domanda e le relative modalità operative.

In particolare:

per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo, come previsto dalla circolare

n. 45/2019, le domande devono essere presentate in via telematica all’INPS utilizzando

l’apposita procedura sul portale web. L’Istituto provvede all’istruttoria con la definizione

del diritto e della misura della prestazione familiare. Nell’ambito di tale istruttoria saranno

individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti, con riferimento sia

all’importo di ANF che alla maggiorazione, in relazione alla tipologia del nucleo familiare e

del reddito conseguito negli anni precedenti.

L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie

credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata.

Gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che ne

prende visione nel Cassetto previdenziale aziendale, con la specifica indicazione del codice

fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non

coincidano (ad esempio nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la

prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore). Sulla base degli importi teoricamente

spettanti, così come individuati dall’Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo

effettivamente dovuto al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla

presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente

non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto. Il datore di lavoro erogherà

gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione

mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili;

per i lavoratori dipendenti del settore privato agricolo la domanda di assegno per il

nucleo familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continuerà

ad essere presentata al datore di lavoro con il modello “ANF/DIP” (cod. SR16) cartaceo,

come attualmente previsto, e sarà cura del datore di lavoro applicare le maggiorazioni

previste dall’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021;

per i lavoratori a cui l’assegno per il nucleo familiare è corrisposto dall’INPS con

pagamento diretto, restano valide le disposizioni attuali in merito alla presentazione

telematica della domanda attraverso la specifica procedura web per Gestione

previdenziale. Gli importi corrisposti saranno comprensivi delle maggiorazioni per i nuclei

con figli previste dall’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021;

per i lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione derivanti da

sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o per i percettori di indennità specifiche

per settori produttivi - quali cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), straordinaria

(CIGS) e in deroga (CIGD), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione salariale operai

agricoli (CISOA), indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA) – continuano a trovare

applicazione le disposizioni normative e procedurali introdotte per le domande di “ANF

DIP” dei lavoratori dipendenti, necessarie per la definizione del diritto e della misura della

prestazione, così come indicato con il messaggio n. 833/2021. Gli importi di ANF

corrisposti saranno comprensivi delle maggiorazioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge

n. 79/2021;

per i pensionati delle gestioni interessate che percepiscono l’assegno al nucleo familiare

le maggiorazioni previste dall’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021, se spettanti,

verranno attribuite d’ufficio.

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