Richiesta ANF da Luglio 2021
Di seguito riportiamo uno stralcio della circolare dell’Inps relativa alla richiesta dell’assegno per nucleo famigliare per il periodo 01/07/2021 al 31/12/2021, che deve intendersi come periodo ponte per il passaggio all’assegno unico universale che sostituirà l’attuale sostegno alle famiglie.
Chiaramente con il mese di luglio tutti gli interessati dovranno procedere ad una nuova richiesta per poter Le richieste per l’assegno ponte dovranno essere presentate in via telematica all’INPS, a partire dal 1° luglio 2021, attraverso i consueti canali:
portale web, collegandosi al sito www.inps.it, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
Istituti di patronato
Potete dare piena informazione ai vostri dipendenti della presente nota
Circolare n. 92 Inps del 30/06/2021
1. Premessa L’articolo 5 del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, riconosce agli aventi diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF), a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli. Con la presente circolare, in applicazione del citato disposto normativo, si forniscono le istruzioni amministrative e procedurali in relazione alla maggiorazione di cui all’articolo 5 del decreto in parola, nonché indicazioni in merito all’adeguamento, con decorrenza 1° luglio 2021, dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei
6. Istruzioni operative (per la richiesta)
Per tutti i lavoratori che hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare restano valide le
vigenti modalità di presentazione della domanda e le relative modalità operative.
In particolare:
per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo, come previsto dalla circolare
n. 45/2019, le domande devono essere presentate in via telematica all’INPS utilizzando
l’apposita procedura sul portale web. L’Istituto provvede all’istruttoria con la definizione
del diritto e della misura della prestazione familiare. Nell’ambito di tale istruttoria saranno
individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti, con riferimento sia
all’importo di ANF che alla maggiorazione, in relazione alla tipologia del nucleo familiare e
del reddito conseguito negli anni precedenti.
L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie
credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata.
Gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che ne
prende visione nel Cassetto previdenziale aziendale, con la specifica indicazione del codice
fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non
coincidano (ad esempio nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la
prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore). Sulla base degli importi teoricamente
spettanti, così come individuati dall’Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo
effettivamente dovuto al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla
presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente
non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto. Il datore di lavoro erogherà
gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione
mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili;
per i lavoratori dipendenti del settore privato agricolo la domanda di assegno per il
nucleo familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continuerà
ad essere presentata al datore di lavoro con il modello “ANF/DIP” (cod. SR16) cartaceo,
come attualmente previsto, e sarà cura del datore di lavoro applicare le maggiorazioni
previste dall’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021;
per i lavoratori a cui l’assegno per il nucleo familiare è corrisposto dall’INPS con
pagamento diretto, restano valide le disposizioni attuali in merito alla presentazione
telematica della domanda attraverso la specifica procedura web per Gestione
previdenziale. Gli importi corrisposti saranno comprensivi delle maggiorazioni per i nuclei
con figli previste dall’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021;
per i lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione derivanti da
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o per i percettori di indennità specifiche
per settori produttivi - quali cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), straordinaria
(CIGS) e in deroga (CIGD), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione salariale operai
agricoli (CISOA), indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA) – continuano a trovare
applicazione le disposizioni normative e procedurali introdotte per le domande di “ANF
DIP” dei lavoratori dipendenti, necessarie per la definizione del diritto e della misura della
prestazione, così come indicato con il messaggio n. 833/2021. Gli importi di ANF
corrisposti saranno comprensivi delle maggiorazioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge
n. 79/2021;
per i pensionati delle gestioni interessate che percepiscono l’assegno al nucleo familiare
le maggiorazioni previste dall’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021, se spettanti,
verranno attribuite d’ufficio.
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