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Sgravio contributi IVS dipendenti


Di seguito riportiamo le disposizioni per la corretta applicazione dello “sconto” previdenziale già previsto nell’ultima legge di stabilità, in via preliminare e per quello che conta, non possiamo non rilevare ulteriormente che lo sfasamento tra le disposizioni di legge e la pubblicazione delle norme per la corretta applicazione generano incertezza nella gestione dei dati mensili e caricano tutte le responsabilità sui datori di lavoro che sono costretti a sobbarcarsi complesse attività per ricalcolare e applicare le disposizioni di Legge.


Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 i lavoratori dipendenti, con retribuzione imponibile fino a 35.000 euro all'anno, pari a circa 2.692 euro lordi mensili, possono beneficiare di uno sconto dei contributi previdenziali nella misura dello 0,8 punti percentuali, previsto dalla legge di Bilancio 2022. L’INPS, con la circolare n. 43 del 22 marzo 2022, ha fornito le indicazioni per la corretta applicazione del beneficio.

Il beneficio riguarda la quota dei contributi trattenuti a carico dei lavoratori e spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.


La fruizione dell’esonero non costituisce aiuto di Stato e dunque non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e il beneficio si matura integralmente in capo ai lavoratori, in pratica il costo per il datore di lavoro resta invariato ma i dipendenti percepiranno 8 euro in più per ogni 1000,00 euro di retribuzione erogata sempre che rientrino nei parametri sopra indicati per L’abbattimento della quota IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti) riconosciuto al momento solamente per l’anno corrente.

L'importo mensile posto come tetto massimo di fruizione è pari 2.692 euro e deve essere maggiorato del rateo di tredicesima.


Qualora i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione lorda sia inferiore o uguale al limite stabilito dalla legge, è possibile accedere alla riduzione in trattazione anche sui ratei di tredicesima, a patto che l’importo di questi ultimi non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12).

Con riferimento invece alla quattordicesima mensilità, la riduzione contributiva non può essere applicata, in quanto la disposizione normativa fa riferimento alla sola mensilità aggiuntiva della tredicesima per la maggiorazione della soglia mensile di reddito dei 2.692 euro.


Dal momento che il beneficio spetta dal mese di gennaio ma le istruzioni operative che permetto tale adeguamento, come ormai di prassi, sono state pubblicate dall’Inps con diversi mesi di ritardo i datori di lavoro come al solito si troveranno nella condizione di dovere effettuare tutti i ricalcoli del caso che dovranno essere effettuati entro il 31 maggio prossimo .

Cosa poco “piacevole” è che per sistemare i mesi pregressi l’INPS ha previsto il rinvio dei flussi UNIEMENS relativi ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2022 con imponibili maggiori della soglia di 2.692 euro nei quali sono ricompresi ratei o le quote della tredicesima mensilità relativa al 2022, in sostituzione dei precedenti invii.


Pertanto per accedere al beneficio i datori di lavoro devono esporre, a partire dal flusso UNIEMENS di competenza dal primo mese utile successivo alla circolare , i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando i seguenti elementi:

- nell’elemento “CodiceCausale” il valore “L024;

- nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;

- nell’elemento “AnnoMeseRif” l’anno/mese di riferimento dell’esonero;

- nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo dell’esonero pari allo 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

Con riferimento alla tredicesima mensilità:

- nell’elemento “CodiceCausale” deve essere inserito il valore “L025”, se erogata in unica soluzione o “L026” se si tratta di un rateo;

- nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” l’importo della retribuzione imponibile relativo alla tredicesima mensilità o al rateo;

- nell’elemento “AnnoMeseRif” l’anno/mese di riferimento dell’esonero;

- nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo dell’esonero pari allo 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

 

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