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Sgravio contributivo under 36, Circolare Inps 56/2021


Chiariamo subito che al momento l’agevolazione contributiva che le aziende attendono non è fruibile mancando le disposizioni operative. Di seguito si analizza la situazione attuale.


L’art. 1, cc. 10 e ss. della legge di bilancio 2021 stabilisce che, per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile l’esonero contributivo di cui all’art. 1, commi 100 e seguenti.


Sui parametri che debbono essere presi in considerazione per la fruizione dell’agevolazione già nei mesi scorsi abbiamo approfondito le modalità per potere accedere allo sgravio, molto sommariamente rammentiamo che lo stesso può essere applicato per tre anni con uno sconto dei contributi a carico dell’azienda per 6000,00 euro annuali per i lavoratori con un età inferiore ai 36 anni che non abbiamo mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che vengano assunti a tempo indeterminato o che vedano il rapporto di lavoro a tempo determinato trasformato in forma indeterminata.


Con la circolare Inps del 12 aprile 2021, n. 56, l’istituto detta le prime indicazioni operative sulla attuazione della norma, rivolta a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale.


Tale disposizione si inserisce nelle regole del Temporary Work, ossia nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del sanitaria, e difatti non essendo una misura generalizzata, è subordinata, al parere della commissione dell'Unione Europea.

Quest’ultima, al momento della pubblicazione della circolare non risulta ancora intervenuta, ragione per cui in attesa di conoscere l’orientamento della stessa Commissione con la quale è stata avviata una interlocuzione, non è possibile recuperare lo sconto previdenziale.


Con un apposito messaggio, che verrà pubblicato a conclusione della suddetta interlocuzione, saranno emanate le istruzioni per la fruizione della misura di legge di cui sopra, e solo successivamente alla pubblicazione alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive i datori di lavoro potranno procedere al recupero delle somme, come peraltro riportato nella citata circolare Inps 56/21.

Tuttavia, vista la particolare situazione economica del paese si auspica di accelerare, quanto più possibile, l’iter per concedere alle aziende una “boccata di ossigeno”.


In ogni caso non si può fare a meno di sottolineare che alcune disposizioni di indirizzo simile applicabili negli scorsi anni sono state rese operative con la comunicazione delle modalità di gestione previdenziale anche a distanza di molti mesi dall’emanazione della Legge di riferimento.

 

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