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Sgravio Under 36 e Donne 2023


La legge di Bilancio 2023, replicando di fatto la precedente disposizione legislativa ha stabilito le agevolazioni contributive per la stabilizzazione dei lavoratori “Under 36” e per l’assunzione di donne.


Vi rammentiamo che l’agevolazione precedente era applicabile per le assunzioni effettuate fino a giugno 2022.

L’approvazione della suddetta legge ha previsto uno sgravio contributivo, applicabile tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, per assunzioni a tempo indeterminato con una soglia di contributi fino a 8 mila euro annuali, incrementando di 2 mila euro il precedente “scontro previdenziale”, per donne e giovani che hanno già un contratto a tempo determinato, per i beneficiari del reddito di cittadinanza e per coloro che verranno assunti direttamente a tempo indeterminato.

I datori di lavoro come presupposto essenziale per l’accesso al beneficio e al mantenimento dello stesso, non devono licenziare i dipendenti nei sei mesi precedenti e nei nove mesi successivi all’assunzione.

L’incentivo si applica ai lavoratori che al momento dell’assunzione o della trasformazione non abbiano ancora compiuto 36 anni e la durata è fissata in 36 mesi elevabile a 48 se il luogo di lavoro è ubicato in una delle seguenti regioni:

· Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Lo sgravio è applicabile a condizione che i lavoratori non siano mai stati occupati precedentemente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.


La possibilità di fruire dell’abbattimento del carico contributivo si applica anche in caso di assunzione di donne considerate svantaggiate, in ogni caso l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale.

Si considerano donne considerate svantaggiate coloro che possono soddisfare uno dei seguenti requisiti:

· abbiano un’età anagrafica di almeno cinquant’anni e siano disoccupate da oltre dodici mesi;

· qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea. In tale ipotesi, occorrono due requisiti:

1. l’assenza di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

2. il requisito della residenza in determinate aree.

· qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

Per la verifica dell’assenza di un impiego regolarmente retribuito occorre fare riferimento al D.M. 17 ottobre 2017;

La durata dell’agevolazione è di 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato, 18 mesi nell’ipotesi di contratto a tempo indeterminato.

Nel caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato l’agevolazione non può superare complessivamente la durata di 18 mesi.


Come per altre agevolazioni utilizzate negli scorsi anni si dovrà attendere la disposizione esplicativa dell’Inps che sarà comunicata successivamente al parere favorevole dell'Unione Europea.

Pertanto il beneficio sarà applicabile a tutte le assunzioni e/o trasformazioni che saranno effettuate nel 2023 che soddisfino i requisiti previsti dalla disposizione legislativa.

Le operazioni di “recupero” dello sgravio maturato precedentemente alla definizione dell’iter previsto dall'UE sarà effettuato presumibilmente nel corso del 2023.

In pratica al momento non è possibile fruire delle agevolazioni con un impatto immediato sulla contribuzione, ma è come se si accantonassero le somme con un successivo conguaglio.

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