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Simulazione assenza ingiustificata per accesso alla Naspi


Dalla modifica della disposizione sul riconoscimento della dell’indennità di disoccupazione (Naspi), intervenuta nel corso del 2016, la stessa è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori che vengono licenziati per qualsiasi motivazione, mentre è bene rammentare che fino a tale data veniva riconosciuta l’indennità indipendentemente dalla motivazione che determinava l’interruzione del rapporto lavorativo.


In questa nota analizziamo esclusivamente l’applicazione della disposizione relativamente ad una pratica messa in atto da alcuni lavoratori per indurre le aziende a procedere al licenziamento per giusta causa a seguito dell’assenza volontariamente attuata per determinare di fatto una causale che permetta il riconoscimento della naspi come disoccupato involontario.


Pertanto dalla modifica della disposizione, come d’incanto, è fortemente aumentata la percentuale di lavoratori che si assentano ingiustificatamente, oltre le valutazioni sulla correttezza di tali lavoratori che nei fatti si commentano da se, ciò comporta un esborso per il datore di lavoro (ticket licenziamento) , che per i lavoratori con almeno tre anni di anzianità o superiore è di 1673,76 euro riproporzionato per anzianità inferiori, ed uno per lo Stato che dovrà erogare l’indennità di disoccupazione ad un soggetto che nella pratica non è ha diritto.


Senza entrare nel dettaglio rammentiamo che la legge delega 183/2014, e i successivi i decreti legislativi del 2015 (Jobs Act), ponevano entrambi alcuni principi e criteri che attraverso una serie di successive disposizioni dovevano garantire la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente della lavoratrice o del lavoratore.

La suddetta disposizione è rimasta inattuata difatti il decreto n. 151/2015, non ha previsto alcuna assicurazione circa la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamenti concludenti.

Tuttavia qualora l’azienda abbia evidenza che l’assenza ingiustificata del lavoratore sia dovuta ad una scelta consapevole, al solo fine di indurre la parte datoriale ad adottare un licenziamento disciplinare, sia il caso di non procedere in tal senso ma di considerare ciò come una manifestazione di uscita volontaria del lavoratore dall’azienda per fatti concludenti.

Difatti in tale “pratica” è evidente la manifestazione tacita della volontà di indurre i datore di lavoro a procedere al recesso per giusta causa, si tratta di un comportamento talmente chiaro nella sua espressione, per quanto silenziosa, che evidenzia un’unica volontà.


A supporto di quanto riportato ci sono alcune sentenze recenti della cassazione che valutano tale prassi rientrante nell’alveo delle dimissioni volontarie (sentenza n. 18402/2019 - n. 25583/ 2019 - Tribunale di Udine sentenza n. 106/2020, ecc).

Pertanto nella fattispecie ci si trova difronte ad un abuso del comportamento assunto dal prestatore che determina la risoluzione di fatto del rapporto per volontà del lavoratore e ciò a prescindere dal rispetto delle procedure telematiche previste dalla previsione normativa.


Tali disposizioni richiedono al lavoratore di formalizzare in via telematica le dimissioni, tuttavia è certo il principio contenuto negli articoli 2118 e 2119 del codice civile, relativi alla libera azione di recesso del lavoratore, che in questo caso si evidenzia nei fatti.


A questo punto, al fine di procedere con una risoluzione, è necessario raccogliere tutti gli elementi indicativi della volontà del dipendente di interrompere il rapporto di lavoro.

Da questo punto di vista la procedura da intraprendere inizia con una comunicazione scritta al dipendente, da inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, con la quale il datore di lavoro evidenzia l’assenza ingiustificata dal posto di lavoro e lo invita a rientrare, avvalorando la tesi che si voglia proseguire il rapporto di lavoro e che non si ha alcuna intenzione di licenziarlo.


L’invito dovrà contenere, inoltre, una scadenza, solitamente un settimana lavorativa, superata la quale il datore di lavoro dovrà valutare l’assenza del lavoratore imputabile ad una sua esclusiva scelta e, come tale, ritenere concluso il rapporto di lavoro per fatti concludenti.


A ciò dovrà seguire una comunicazione telematica di cessazione al Centro per l’Impiego con l’indicazione “dimissioni volontarie”.

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