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Sospensione dell’attività imprenditoriale, modifiche alla normativa


Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale è stato introdotto nel 2006 con la finalità di reprimere il lavoro nero ed assicurare così una più efficace azione di prevenzione degli infortuni sul lavoro. La constatazione dalla quale il Legislatore è partito è che l’integrità psico-fisica dei lavoratori possa essere garantita soltanto se alla base vi sia un’assunzione regolare, in quanto il personale irregolarmente impiegato non è stato verosimilmente addestrato ed informato sui pericoli che caratterizzano l’attività svolta.


Nonostante stiamo assistendo ad una progressiva riduzione delle morti sul lavoro (dati Inail) i tragici fatti avvenuti nelle ultime settimane hanno spinto il Legislatore ad intervenire sul tema della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro. In questo senso, è stato riscritto l’art. 14 del TUSL che regola la sospensione dell’attività aziendale in caso di:

- Impiego di personale “in nero” in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori regolarmente occupati (percentuale che prima della modifica era pari al 20%);

- Gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall’Allegato I del medesimo TUSL (anch’esso riscritto).

Con riferimento all’aliquota del 10% di lavoratori non risultanti dalla documentazione obbligatoria si evidenzia che essa va calcolata sul totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo.


Altra modifica rilevante, relativamente all’ipotesi di adozione del provvedimento a fronte delle accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è stata la cancellazione del presupposto della “reiterazione” di questi comportamenti. Oggi, con la modifica del Testo Unico, le irregolarità che vengano accertate anche una sola volta produrranno la sospensione dell’attività lavorativa. Vediamo quali sono:


Tipologia di violazione

1 Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi : euro 2.500 (sanzione pecuniaria)

2 Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione: euro 2.500 (sanzione pecuniaria)

3 Mancata formazione ed addestramento: euro 300 per ciascun lavoratore interessato: euro 300 per ciascun lavoratore interessato (sanzione pecuniaria)

4 Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile: euro 3.000 (sanzione pecuniaria)

5 Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS): euro 2.500 (sanzione pecuniaria)

6 Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto: euro 300 per ciascun lavoratore interessato (sanzione pecuniaria)

7 Mancanza di protezioni verso il vuoto: euro 3.000 (sanzione pecuniaria)

8 Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno: euro 3.000 (sanzione pecuniaria)

9 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: euro 3.000 (sanzione pecuniaria)

10 Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: euro 3.000 (sanzione pecuniaria)

11 Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): euro 3.000 (sanzione pecuniaria)

12 Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: euro 3.000 (sanzione pecuniaria)



Il provvedimento cautelare di sospensione è, per sua natura, limitato nel tempo. Difatti, l’art. 14 del TUSL prevede che il datore di lavoro possa richiedere, all’organo di vigilanza che lo ha emesso, la revoca dello stesso in presenza delle seguenti condizioni:

a) La regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza (es. visita medica di idoneità alla mansione, formazione e informazione);

b) L’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

c) La rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;

d) In caso di adozione del provvedimento per lavoro irregolare, il pagamento, di una somma aggiuntiva così determinata: € 2.500 fino a 5 lavoratori irregolari; € 5.000 qualora siano impiegati più di 5 lavoratori irregolari;

e) In caso di adozione del provvedimento per gravi violazioni delle norme di SSL, il pagamento, di una somma aggiuntiva di importo pari a ciascuna fattispecie individuata dal sopra indicato Allegato I.

In caso di accertamento contemporaneo di una o più delle suddette violazioni prevenzionistiche, gli importi relativi andranno, quindi, sommati.


Il legislatore ha modificato anche le sanzioni previste in caso di violazione della disposizione. In particolare, adesso il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento interdittivo (ossia il mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell’attività) è punito:

· con l'arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

· Con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Trattandosi di una violazione penale di tipo contravvenzionale, in quest’ultima ipotesi sarà applicabile l’estinzione agevolata per mezzo della procedura di prescrizione obbligatoria prevista dall’art. 301 D.Lgs. n. 81/2008 (in caso di adempimento, è previsto il pagamento in sede amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda).


Proprio vista la severità delle sanzioni, pur non essendo prettamente un’attività di nostra competenza, consigliamo le aziende di approfondire, insieme ai professionisti del settore della sicurezza sul lavoro, il tema in questione e di verificare il pieno rispetto della normativa in materia.

 


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