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Tempo determinato – modifiche alle proroghe e rinnovi


Sono stati approvate dalla decima commissione del Senato alcune modifiche al disposto emanato con il decreto Lavoro (48/2023) alcune disposizioni sono effettivamente delle novità importanti per l’articolazione dei contratti a termine e in somministrazione.

La disposizione di maggiore impatto è relativa alla disciplina dei rinnovi dei contratti a tempo determinato anche in somministrazione, che viene equiparata a quella delle proroghe.


Rammentiamo che la previgente normativa, ancora oggi vigente, prevede l’obbligo di indicare la causale quando si maturano le condizioni sotto riportate:


· per la proroga (l’atto che interviene se il precedente contratto non è scaduto) quando la prosecuzione del rapporto determina il superamento dei dodici mesi di durata complessiva fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi;

· per il rinnovo (l’accordo che interviene dopo la scadenza del precedente contratto), invece, l’obbligo di indicare la causale sussiste da subito, a prescindere dalla durata complessiva dei rapporti coinvolti, superando di fatto la possibilità di effettuare quattro proroghe.


Su tali disposizioni vi rimandiamo sul nostro sito dove potrete trovare diverse note sul tempo determinato, anche in relazione alle recenti disposizioni previste dal Dl 48/2023.

Con la modifica, anche per i rinnovi si introduce una soglia temporale, in sostanza la causale servirà solo quando la sommatoria dei rapporti determinerà il superamento dei 12 mesi di durata complessiva.

La modifica di cui sopra semplifica e rende meno soggetta la disposizione a contenziosi sui termini e modalità di applicazione, che dall’entrata in vigore del cosi detto “decreto dignità”, è stato per i datori di lavoro causa di problemi che a volte, anche in buona fede, si sono trovati in difficoltà.

Pertanto, prendendo atto della “nuova” disposizione i datori di lavoro potranno gestire in modo più flessibile i rapporti di lavoro.


Negli emendamenti approvati si rileva, altresì, una disposizione transitoria molto rilevante, difatti si prevede che, ai fini del computo dei dodici mesi che determinano l’insorgenza dell’obbligo di indicare la causale, vanno considerati i soli contratti stipulati a far data dall’entrata in vigore del decreto legge 48/2023.

Nella pratica per tutti i rapporti a termine, sia diretti che in somministrazione, il calcolo della soglia dei 12 mesi che fa scattare l’obbligo di giustificare con la causale le proroghe e i rinnovi si dovranno considerare solo i periodi di lavoro intervenuti dal 5 maggio 2023.

Su tale modalità di calcolo vista la portata, sia pur transitoria, ci riserviamo di effettuare ulteriori approfondimenti prima di confermare quanto si rileva dalle novità introdotte, difatti è presumibile che nei prossimi giorni ci saranno approfondimenti in merito, tuttavia la stesura delle norme sembra avvalorare una sorta di ripartenza del computo dei dodici mesi.


Queste innovazioni completano il pacchetto di modifiche contenuto nel decreto Lavoro, che ha riscritto in maniera significativa la disciplina introdotta nella scorsa legislatura con il decreto Dignità.


Sulla base del nuovo provvedimento normativo, il contratto a tempo determinato può essere prorogato e rinnovato dopo i dodici mesi in presenza dei “casi” individuati dai contratti collettivi siglati da soggetti comparativamente più rappresentativi o, in mancanza, ma solo fino al 30 aprile 2024, per le esigenze definite dal singolo datore di lavoro con il dipendente.

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