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Trattamento economico Congedo Parentale


Lo scorso mese di giugno abbiamo pubblicato una nota sulle norme varate dal Consiglio dei Ministri che recepivano la direttiva Ue 2019/1158, successivamente il 03 agosto scorso con l’emanazione del Decreto Legislativo n. 105/22 sono divenute attuabili le nuove disposizioni che regolano i congedi per paternità e maternità.


Pertanto per approfondire le disposizioni vi rimandiamo alla nota pubblicata in data 23 giugno scorso sul nostro sito con il titolo “Nuove disposizioni sui Congedi parentaliche ha determinato l’emanazione del decreto legislativo sopra citato.

La presente nota approfondisce le “novità” del trattamento economico dei congedi, su tale aspetto, oltre ad altre diverse norme attuative, è stata pubblicata il 27 ottobre scorso la circolare Inps Num. 122, che per ulteriori approfondimenti potete facilmente reperire sul portale dell’Istituto, in tale circolare vengono fissate alcune disposizioni per le quali si attendeva la formulazione dell’ente previdenziale.


Pertanto sarà necessario determinare il valore economico del congedo parentale secondo quanto riportato su detta circolare, infatti la novella normativa equipara la retribuzione media globale giornaliera su cui effettuare il calcolo dell’indennità del congedo parentale a quella del congedo di maternità, disciplinata nell’articolo 23 del T.U.

Tale articolo specifica che il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e degli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati debbano essere considerati nel calcolo della retribuzione di riferimento.


Per meglio chiarire la dimensione della nuova disposizione riportiamo il seguente esempio:

· Situazione precedente:

congedo parentale di 26 giorni in un mese = 30% della retribuzione lorda tabellare

dip. con retribuzione 1500,00 euro

Importo mensile congedo 450,00 euro.

· Situazione dopo la circolare:

congedo parentale di 26 giorni in un mese = 30% della retribuzione lorda tabellare

dip. con retribuzione 1500,00 euro + quota rateo 13ma e 14ma 250,00 euro

Importo mensile congedo 525,00 euro.


Come si può ben vedere la differenza è sostanziale, in ogni caso tale “ricalcolo” non determina un maggior costo per i datori di lavoro che come consuetudine anticipano quanto di competenza con il recupero sulla contribuzione dovuta.

Alcuni aspetti dovranno essere chiariti successivamente, in primo luogo la disposizione prevede l’attuazione dallo scorso 13 agosto ma essendo stata pubblicata la circolare attuativa solo il 27 ottobre le aziende che hanno erogato l’indennità con la precedente disposizione come si debbono regolare per conguagliare i periodi pregressi, e inoltre i congedi a cavallo del 13 agosto come dovranno essere trattati.

Un'altra disposizione dovrà essere chiarita, e questo si che rappresenterebbe un aumento del costo per le aziende, l’Inps e soprattutto il Ministero del lavoro non hanno ancora definito l’esatta dimensione del passaggio normativo in materia di congedo parentale e l’impatto economico per i datori di lavoro, infatti la disposizione specifica quanto segue “i periodi di congedo parentale non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva, su tale aspetto si attendono successivi chiarimenti per la corretta applicazione della disposizione.

Al momento e fino al chiarimento esaustivo da parte del Ministero del Lavoro la maturazione degli accantonamenti sarà effettuata allo stato dei fatti.


Rammentiamo che durante i congedi parentali superiori a 15 giorni mensili non si determina la maturazione dei ratei di 13ma, 14ma, ferie.

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