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Voucher lavoro occasionale 2023


La legge di Bilancio 2023 ha, pur con delle modifiche normative, ripristinato i voucher, che rammentiamo sono stati utilizzati fino al mese di Marzo 2017 e successivamente aboliti per disposizione legislativa.

L’utilizzo dei “buoni lavoro” prende forma da un’idea del compianto giuslavorista Biagi con il presupposto di fornire alle micro aziende e alle famiglie uno strumento di flessibilità per far fronte ad emergenze lavorative e al contempo garantire le tutele minime ai lavoratori, di fatto introdotti nel 2003 e successivamente aboliti per il proliferare dell’uso improprio.


Pertanto con la Legge 197/2022 si dettano le “nuove” disposizioni.

Come si legge nel testo della Manovra di bilancio, la possibilità di acquisire prestazioni occasionali avrà un tetto annuale di compensi erogabile nel corso di un anno per ciascun datore di lavoro di 10.000 euro inteso come "serbatoio" complessivo indipendentemente dai lavoratori occasionali utilizzati, su tale parametro sarà necessario fare massima attenzione per non incorrere in sanzioni che potrebbero essere anche molto “salate”.

Resta, invece, fermo a 5.000 euro il compenso massimo che ogni lavoratore può percepire nel corso dell’anno come già previsto dalla norma previgente con una soglia di 2500 euro per ogni utilizzatore (datore di lavoro).


Cambia anche il limite dimensionale delle imprese che possono impiegare lavoratori per prestazioni occasionali rispetto alla precedente legge che prevedeva il limite di possibile utilizzo per le aziende che occupavano fino a 5 lavoratori con rapporto a tempo indeterminato, difatti con la nuova disciplina il limite è elevato a 10 lavoratori.

Inoltre con la nuova disciplina sarà possibile l’applicazione di prestazioni occasionali svolte anche nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, che rientrano nel codice ATECO 93.29.1. che nella precedente previsione legislativa erano escluse dal possibile utilizzo.


Pertanto le attività che possono potenzialmente utilizzare i buoni lavoro sono le seguenti:

· agricoltura;

· comparto HO.RE.CA., ossia industria alberghiera relativa a “hotellerie-restaurant- café” o catering;

· servizi alla persona;

· lavoro domestico;

· discoteche, night club, sale da ballo e strutture simili.


I prestatori di lavoro che potranno essere utilizzati sono quelli già identificati dalla Legge Biagi e nel tempo ampliati dalle successive modifiche, nello specifico:


· pensionati, ossia titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;

  • studenti, ossia giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado e con almeno 16 anni di età e, se minorenni, previa autorizzazione del genitore o di chi esercita la potestà. Possono usare i voucher solo quando ci sono le “vacanze scolastiche”;

  • percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito. Si presume, quindi, anche i percettori di Reddito di Cittadinanza, ma questo è ancora un nodo da sciogliere;

  • lavoratori part time;

  • inoccupati e i titolari di indennità di disoccupazione come ad esempio beneficiari di NASpI o DIS COLL;

  • lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio.

Potranno essere svolte, con alcune limitazioni, anche lavori in agricoltura tramite il lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, lo svolgimento lavorativo dovrà essere riferito ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate di lavoro effettive per singolo lavoratore, rese da soggetti, esclusi i pensionati, che non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti, inoltre Il lavoratore agricolo occasionale a tempo determinato riceverà il compenso in base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro.


Le procedure di pagamento e le modalità di comunicazione telematiche attestanti la prestazione lavorativa da inviare all’ Inps per le imprese mediante l’utilizzo di PREST.O o mediante il libretto famiglia, per prestazioni saltuarie di lavori domestici, di assistenza e di cura e per le lezioni private, sono quelle già previste dalla previgente normativa.

Non varia difatti il sistema di tutele e diritti del lavoratore retribuito con i voucher in quanto questi ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla particolare Gestione separata Inps nonché all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Si ricorda che tale prestatore rimane soggetto alle regole sul riposo giornaliero, sulle pause e sui riposi settimanali secondo il D.Lgs. n. 66/2003 (di cui trovate una nota sul nostro sito), oltre che alle norme vigenti a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché ha diritto alle informazioni previste dal D.Lgs n. 104/2022 (decreto Trasparenza).

L’importo dei voucher lavoro previsti per il 2023 è pari a 10 euro all’ora lordi (circa 7,5 euro netti), proprio come avveniva in passato quando erano in vigore, e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione.


Il 02 gennaio scorso l’Inps con un comunicato ha specificato che si stanno aggiornando le procedure telematiche per procedere all’attivazione della piattaforma.

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