top of page

Norme sul Cuneo fiscale 2020


Le norme di ” alleggerimento” del carico fiscale sulle retribuzioni contenute nell’ultima Legge di stabilità iniziano con i decreti attuativi a prendere forma e sostanza difatti con la pubblicazione della Gazzetta ufficiale n. 29 del 5 febbraio, e precisamente il decreto legge 3 sul taglio al “cuneo fiscale”, rappresenta il primo provvedimento attuativo “di peso” che nei fatti ha stanziato, per l’intervento, tre miliardi di euro quest’anno, cinque nel 2021.


Il “super-bonus” scatta dal 1° luglio; e interessa circa di 16 milioni di lavoratori dipendenti, tra privati e pubblici, con redditi entro 40mila euro annuali allargando la platea dei percettori del 25% rispetto a quanti oggi percepiscono gli 80 euro introdotti dal governo Renzi.


Il provvedimento dovrà essere vagliato dalle competenti commissioni parlamentari per essere convertito in legge.

La metodologia messa a punto dai tecnici del ministero dell’Economia sia articola nel seguente modo

  • dal prossimo 1° luglio, per i redditi fino a 28mila euro si introduce un “trattamento integrativo” da 600 euro fino a dicembre;

  • Il trattamento viene elevato A 1.200 euro a partire dal 2021, in pratica, 100 euro in più al mese;

Per i redditi superiori a 28mila euro e fino a 40mila euro , invece, è prevista per i soli sei mesi del 2020 una detrazione fiscale equivalente a 480 euro rimodulati con un importo di 80 euro per un reddito fino a 35mila euro lordi, per ridursi progressivamente fino ad azzerarsi a 40mila euro.

In ogni caso nella relazione illustrativa al decreto legge si precisa come anche la detrazione per i redditi sopra i 28mila euro verrà integralmente stabilizzata dal 2021.


Dal 1° luglio, quindi, il così detto bonus Renzi di 80 euro aumenta a cento euro netti mensili per chi ha un reddito annuo fino a 26.600 euro lordi.

Per i lavoratori che percepiscono un reddito da 26.600 euro a 28mila, finora esclusi dal bonus Irpef, beneficeranno per la prima volta di un incremento di 100 euro al mese in busta paga.

Oltre questa soglia dei 28mila euro l’importo del beneficio continua a decrescere fino al tetto di 40mila euro, limite massimo per l’attribuzione.

Saranno i sostituti d’imposta a riconoscere il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati ripartendoli fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio e a verificare, poi, in sede di conguaglio, la spettanza o meno del “super bonus”.


Qualora, in sede di conguaglio, si accerta il mancato diritto alle somme, scatta il recupero.


Per importi superiori a 60 euro lo “storno” in busta paga viene effettuato in quattro rate di pari importo a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.


Resta inteso che i lavoratori che intendono non percepire il bonus dovranno fare espressa richiesta al sostituto d’imposta richiedendo l’esclusione dal riconoscimento dello stesso.

 

Post in evidenza
Post recenti
Archivio
Cerca per tag
Seguici
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page