Novità normative in vigore dal 2018
Di seguito si riportano sinteticamente alcune novità in vigore dall’anno corrente, con particolare attenzione per le “nuove” norme sul collocamento obbligatorio e l’impatto per le aziende tra i 15 e i 35 dipendenti.
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
Dal mese di gennaio 2018 è venuto meno il regime di gradualità per le aziende da 15 a 35 dipendenti per l’assolvimento dell’obbligo della quota di riserva dei lavoratori disabili.
Tale “variazione” normativa è una modifica di non poco conto, difatti, indipendentemente dall’assunzione di nuovi dipendenti le aziende rientranti nella forbice sopra citata dovranno entro il 01 marzo provvedere alla copertura della quota di riserva, anche attraverso l’istituto della convenzione che di fatto concede qualche mese in più per assolvere l’obbligo.
In caso di inosservanza della disposizione dal giorno successivo (02 marzo 2018) scatterà la sanzione amministrativa giornaliera di 153,30 euro per ogni giorno di mancata copertura della quota di riserva.
Pertanto in assenza di proroghe dell’ultimo minuto i datori dovranno regolarizzare la propria posizione.
CONGEDO DI PATERNITA’
Dal 2018, al padre lavoratore, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio ha l’obbligo di fruire , indipendentemente dal diritto della madre al congedo per maternità, di un permesso di quattro giorni.
Per il permesso è riconosciuto un trattamento economico pari al 100% della retribuzione giornaliera, l’importo sarà a carico dell’Inps e conguagliato nel mese di fruizione dal datore di lavoro.
QUIR
Dal prossimo mese di giugno verrà meno il pagamento del TFR maturato mensilmente in busta paga.
Pertanto da tale data i lavoratori che avevano effettuato tale opzione torneranno nella situazione precedente.
CONTRIBUTI PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
SENZA ALCUNA ALTRA COPERTURA PREVIDENZIALE
Per tutte le collaborazioni a progetto aliquota applicata 34,23% totale
dottorati di ricerca di cui 11,41% a carico lav.re
Amministratori, sindaci, revisori società
Per i lavoratori sopra indicati con altra copertura previdenziale l’aliquota resta invariata rispetto all’anno precedente (24% totale di cui 8% a carico del lav.re).
CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO
Resta confermato con i parametri dello scorso anno, ed eventualmente oggetto di rivalutazione con l’indice Istat, pertanto i datori di lavoro che effettuano licenziamenti collettivi o individuali saranno obbligati al versamento del contributo.
L’importo massimo dovuto si aggira intorno a i 1500,00 euro per lavoratore licenziato.
AUMENTO CONTRIBUZIONE DIRIGENTI COMMERCIO
Variazioni in vigore da gennaio
FONDO M. NEGRI ALIQUOTA SALE AL 14,18%
FONDO M. BESUSSO ALIQUOTA (per i dirigenti pensionati) 2,56%