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NASpI e instaurazione nuovo rapporto di lavoro



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La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è una prestazione riconosciuta ai lavoratori che hanno perso involontariamente la propria occupazione. I requisiti da rispettare per aver diritto alla prestazione sono i seguenti (D.Lgs. n. 22/2015):

1) risultare disoccupati ai sensi del D.Lgs. n. 181/2000;

2) poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio dello stato di disoccupazione;

3) aver prestato 30 giornate di effettivo lavoro nei dodici mesi precedenti l’inizio dello stato di disoccupazione.


Un’ipotesi che sovente si presenta è quella in cui il lavoratore percettore di NASpI trovi una nuova occupazione.


In questo approfondimento cerchiamo di capire cosa succede in questa eventualità e quali effetti produce il nuovo rapporto di lavoro sull’erogazione della NASpI.


Per facilitarne la comprensione di seguito riportiamo una tabella che evidenzia tutte le situazioni che si possono generare:



Dunque, ricapitolando:

Nell’ipotesi in cui dall’assunzione presso un nuovo datore di lavoro derivi un reddito annuo superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale (il limite è fissato a 8.000 euro) e la durata del rapporto sia superiore a 6 mesi o a tempo indeterminato (caso numero 1) si determina la decadenza dalla NASpI. Invece nell’ipotesi di contratto di lavoro fino a 6 mesi il lavoratore manterrà il diritto alla NASpI e per il periodo di lavoro verrà sospesa d’ufficio (caso numero 2);


Invece, se il soggetto instaura un nuovo rapporto di lavoro, inferiore o superiore ai 6 mesi, ma il reddito prodotto non supera la fascia minima esclusa da imposizione fiscale (il limite è fissato a 8.000 euro) manterrà il diritto alla NASpI ma la vedrà ridotta dell’80% dei redditi previsti rapportati al periodo di tempo che intercorre tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data in cui termina il godimento della Naspi o se anteriore la fine dell’anno (casi numero 3 e 4).



- Lavoro intermittente (o a chiamata)


Qualora il soggetto venga rioccupato con contratto di lavoro intermittente, a prescindere dal fatto che si tratti di un contratto con obbligo di risposta o meno, e il reddito non superi gli 8.000 euro manterrà il diritto alla NASpI, che tuttavia dovrà essere ridotta di un importo pari all’80% del reddito presuntivamente prodotto.


- Tirocinio o Stage:


Nel caso il soggetto svolga attività di tirocinio, la circolare INPS n. 174/2017 ribadisce che trattandosi di periodi di formazione e non già di rapporti di lavoro non vige alcun obbligo di comunicare all’Istituto le somme comunque percepite, confermando dunque la totale compatibilità e cumulabilità tra le due ipotesi.


- Attività lavorativa in forma autonoma:


Qualora il soggetto intraprenda un’attività di lavoro autonoma dalla quale derivi un reddito annuo inferiore ai 4.800 euro (stabiliti come limite per le attività autonome) la misura della NASpI è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo che intercorre tra l’inizio dell’attività e la data finale dell’erogazione della NASpI, o se precedente, la fine dell’anno, sempre a condizione che il soggetto comunichi all’INPS il reddito annuo che presuntivamente produrrà entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dalla presentazione della domanda di erogazione della NASpI, nel caso l’inizio dell’attività autonoma dovesse risultare precedente rispetto allo stato di disoccupazione. Un reddito superiore ai 4.800 produce la decadenza dal diritto alla NASpI.


- Decadenza:


Le ipotesi di decadenza dalla prestazione sono le seguenti:

  1. Perdita dello stato di disoccupazione;

  2. Mancata comunicazione all’INPS del reddito presunto sia in caso di attività autonoma che subordinata;

  3. Raggiungimento dei requisiti pensionistici;

  4. Assenza alle iniziative di riqualificazione professionale proposte dal Centro per l’Impiego.

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