L'infortunio in itinere
Riportiamo alcune norme relative alle disposizioni sull’infortunio in itinere. Tale istituto è da sempre oggetto di diverse interpretazioni, vista anche la genericità della disposizioni che non “aiutano” la corretta lettura delle norme applicabili.
Con la disposizione normativa (art. 2 DPR n. 1124/1965) l’assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che possono colpire i lavoratori si amplia anche al cosiddetto “infortunio in itinere”. Altro non è che l’evento accidentale occorso durante il normale percorso:
Di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
Che collega due luoghi di lavoro qualora il soggetto abbia più rapporti di lavoro con più aziende;
Di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, nei casi in cui non sia presente la mensa aziendale.
Le casistiche sopra indicate si differenziano dagli infortuni ordinari che, al contrario, avvengono durante l’attività lavorativa vera e propria o in conseguenza della stessa, qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.), sempre che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.
Molti infortuni in itinere avvengono di fatto con il mezzo di trasferimento privato, pertanto è necessario definire le condizioni per il riconoscimento dell’evento. In tale caso, ne consegue che debba essere verificabile almeno una delle condizioni sotto riportate:
• il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
• il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
• i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe;
• i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all'utilizzo del mezzo privato;
• la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.
Un ulteriore condizione per il riconoscimento è connessa al percorso più breve e diretto rispetto alla propria sede lavorativa e che il fatto sia accaduto entro un ragionevole arco temporale (solitamente entro un’ora dall’inizio o dalla fine del turno).
Non rientrano nell'assicurazione le interruzioni e deviazioni del percorso, a meno che non ricorrano specifiche condizioni di necessità, ovvero:
• siano effettuate in seguito a una direttiva del datore di lavoro;
• siano dovute a causa di forza maggiore (ad esempio, un guasto meccanico o un incidente per strada);
• siano dovute a esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio, il soddisfacimento di esigenze fisiologiche);
• siano effettuate per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti (ad esempio, per prestare soccorso a vittime di incidente stradale);
• siano effettuate per esigenze costituzionalmente rilevanti (ad esempio, per accompagnare i figli a scuola);
• si tratti di brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.
Non sono indennizzati gli infortuni direttamente causati dall'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché dalla mancanza del titolo di abilitazione alla guida da parte del conducente.
Analogamente non ricadono nella copertura assicurativa gli infortuni verificatisi durante una deviazione e/o un'interruzione dovuta a ragioni "del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate", o quelli dovuti al c.d. "rischio elettivo", riferendosi con tale locuzione all'ipotesi in cui la situazione di pericolo sia causata unicamente dal lavoratore.
Per l’attivazione delle procedure valgono gli stessi obblighi vigenti nel caso di infortunio sul luogo di lavoro. Pertanto, sia il lavoratore che il datore di lavoro debbono effettuare le “normali” procedure previste per l’infortunio occorso durante la prestazione lavorativa.
Dunque, il lavoratore deve rivolgersi ad una struttura medica la quale, dopo aver provveduto a trasmettere il certificato telematicamente all'Inail, ne rilascia una copia al lavoratore, con indicazione della diagnosi e del numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro.
Il lavoratore segnala immediatamente al proprio datore di lavoro l’infortunio anche se di lieve entità, fornendo il certificato medico e una breve descrizione dei fatti; il datore di lavoro entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico deve denunciare e comunicare l'infortunio all'Inail.
Ricevuta la segnalazione, l'Inail avvia l'istruttoria tesa a verificare la veridicità dell'infortunio segnalato; a tal fine, invia al lavoratore un questionario ove vengono richieste informazioni aggiuntive circa l'evento occorso, sia al fine di determinare il nesso tra il tragitto percorso e l'evento, sia per acquisire notizie circa i terzi coinvolti.
L'infortunio sul lavoro in itinere viene riconosciuto dall'Inail indipendentemente da chi lo ha causato; se per ipotesi il lavatore avesse torto, l'Istituto è tenuto a indennizzare il lavoratore infortunato, se ricorrono tutti i presupposti esaminati sopra.
Resta inteso che nel caso l’Inail determini che non sussistono le condizioni per il riconoscimento dell’evento di infortunio lo stesso venga derubricato in malattia. In ogni caso il diretto interessato può procedere per attivare una revisione dell’evento presentando ricorso all’Inail a mente dell’articolo 104 del Testo Unico, l’opposizione deve essere inoltrata entro 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento INAIL. Fornendo indicazioni tali da contestare le conclusioni cui l’Istituto è pervenuto.