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Modifica versamenti previdenziali e fiscali aziende appaltanti


La stesura definitiva della Legge di stabilità modifica gli adempimenti del committente connessi agli appalti, subappalti e affidamento di lavori in vigore dal 1° gennaio 2020 con prima scadenza di versamento al 17 febbraio del prossimo anno.


La sostituzione dell’articolo 4 dell’originario decreto legge n. 124/2019 operata dalla legge di conversione elimina l’obbligo per il committente di versare direttamente le ritenute.


Nella nuova definizione l’articolo 17-bis del decreto legislativo 241/1997 prevede che il versamento delle ritenute fiscali sia effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice.

Viene circoscritto l’ambito di esclusione di applicazione della norma e i conseguenti adempimenti del committente.


La nuova disciplina non si applica al ricorrere di una o più delle seguenti fattispecie:

  • se l’affidamento di opere o servizi in appalto non prevede un prevalente utilizzo di manodopera.

  • se il personale impiegato non svolge la prestazione lavorativa presso le sedi di attività del committente.

  • se i beni strumentali non sono messi a disposizione dal committente.

  • se il valore annuo dell’appalto non supera i 200mila euro.


Inoltre, è opportuno ricordare che la norma prevede altri casi di esclusione – dedicati alle imprese definite virtuose.

Nonostante la semplificazione restano, tuttavia, alcuni vincoli.


Il committente deve accertare che la società che esegue i lavori versi regolarmente le ritenute previdenziali e fiscali operate a carico dei lavoratori impegnati nell’appalto.

Per consentire la verifica, l’appaltatrice deve versare le ritenute fiscali con modelli F24 separati, in pratica ogni appalto dovrà essere “autonomo” nel versamento delle imposte e dei contributi

Le quietanze di avvenuto versamento dovranno, entro cinque giorni dalla prevista scadenza, essere trasmesse al committente con allegato un elenco dei lavoratori impegnati nell’appalto con l’indicazione della retribuzione, delle ore lavorate, delle ritenute fiscali operate.

Con tale obbligo di comunicazione il committente potrà effettuare anche la verifica del costo effettivo dell’appalto e dei margini applicati dalla impresa appaltatrice.

Alcuni chiarimenti operativi dovranno essere comunicati, difatti ad esempio, se un lavoratore in un mese è contemporaneamente occupato in due appalti il datore di lavoro come si dovrà comportare per la corretta attribuzione delle imposte?


Nella norma di Legge si prevede, inoltre, che l’impresa appaltatrice, nel modello F24, non possa operare alcuna compensazione.


In relazione a questo divieto, si può ritenere che nella delega di pagamento relativa all’appalto l’impresa appaltatrice non può effettuare compensazioni di ritenute, contributi, premi Inail, ecc.

La stringente limitazione impatta sulle aziende che occupano tutti i lavoratori in appalti di durata e in ogni caso superiore all’anno solare, difatti al momento non è chiaro se il divieto di compensazione si estenda anche al recupero di crediti derivanti dal rapporto di lavoro, per esempio, l’assistenza fiscale e il bonus Renzi.


Se l’estensione del divieto alla compensazione dovesse essere confermata anche per questi crediti, l’impresa appaltatrice si troverebbe ad anticipare somme per l’Erario, rinviando il recupero di detti crediti con il pagamento di tributi e contributi diversi da ritenute fiscali per lavoro dipendente e contributi previdenziali.

E’ opinione di chi scrive che la modifica della norma pur gravando le imprese e i professionisti di una serie di nuovi adempimenti che certamente non semplificano il rapporto sia con gli enti che con i committenti, rappresenti un importante passo in avanti rispetto alla precedente versione che di fatto sembrava effettivamente di difficile applicazione.

Chiaramente, le aziende che operano nel rispetto delle norme contrattuali e legislative avranno tutto da “guadagnare”, difatti la disposizione è definita come di contrasto agli appalti illegittimi che non con scorciatoie più o meno legali evadono gli obblighi previdenziali e fiscali.

Se dovessero nei prossimi giorni essere pubblicate notizie o interpretazioni in merito sarà nostra cura mantenervi informati, difatti da più parti si stanno effettuando sollecitazioni per procrastinare l’entrata in vigore della norma che pur “semplificata” rispetto alla stesura iniziale è di fatto un sovraccarico di obblighi, con la possibilità di trovare le aziende ancora non in grado operare correttamente, ed esponendosi a multe e sanzioni.

 

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