Quarantena Covid e certificazione medica
Con l’approssimarsi del periodo di ferie e delle nuove disposizioni relative alle norme di sicurezza per l’emergenza sanitaria alfine di contenere i contagi è scattato il divieto di ingresso e di transito da 13 Paesi. Lo ha disposto il ministro della Salute Roberto Speranza per le persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o sono transitati nei seguenti Paesi, tale elenco comunque è in continua evoluzione:
Armenia,
Bahrein,
Bangladesh,
Brasile,
Bosnia Erzegovina,
Cile,
Kuwait,
Macedonia del Nord,
Moldova,
Oman,
Panama,
Perù,
Repubblica Dominicana.
Di seguito riportiamo quanto disposto dall’Inps per la corretta gestione della quarantena fiduciaria, chiaramente le disposizioni sono valide per qualsiasi caso nel quale si debba procedere a tale quarantena ed è perciò valido sia per i casi interni che esteri.
Con il messaggio 24 giugno 2020, n. 2584, l’INPS fornisce le indicazioni sulla gestione delle certificazioni di malattia, prodotte dai lavoratori dipendenti privati, durante il periodo dell’emergenza Covid-19.
L’articolo 26, comma 1, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dispone l’equiparazione della quarantena alla malattia. Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto vengono riconosciute l’indennità economica (con correlata contribuzione figurativa) e l’eventuale integrazione retributiva dovuta dal datore di lavoro.
Ai fini del riconoscimento della tutela, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena, nel quale il medico dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall'operatore di sanità pubblica.
Il comma 2 dello stesso articolo dispone che per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, o in possesso del riconoscimento di disabilità, l’intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, fino al 31 luglio 2020, è equiparato a degenza ospedaliera. Il medico è tenuto a precisare, nelle note di diagnosi, l’indicazione dettagliata della situazione clinica del suo paziente.
Il comma 6, infine, stabilisce che, in caso di malattia da Covid-19, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.
In caso di documentazione incompleta si potrebbe determinare il mancato riconoscimento dell’indennità di malattia.