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Congedo parentale 2023


Si riportano alcune novità introdotte sui congedi parentali per l’anno corrente e per il prossimo anno.

La Legge di bilancio 2023 ha innalzato la soglia della misura dell’indennità per il congedo parentale dal 30 all’80 per cento della retribuzione, per un solo mese, fino al compimento dei sei anni di età del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore.

L’agevolazione potrà essere fruita dai genitori lavoratori dipendenti (pubblici e privati) che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità dopo il 31 dicembre 2022.

Per meglio precisare sono esclusi tutti i genitori che alla data del 31 Dicembre 2022 avevano terminato il congedo di maternità.

L’innalzamento dell’indennità in parola è valido solo per il 2023, difatti nel prossimo anno alcune disposizioni sono state articolate diversamente.


Con la circolare n. 45 pubblicata dall’Inps vengono fornite le istruzioni in materia di indennità di congedo parentale per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti a seguito della nuova disposizione normativa, introdotta dalla Legge di bilancio 2023.

Purtroppo i tempi di definizione delle modalità operative si sono molto dilatate in attesa delle circolari operative, dell’aggiornamento dei programmi di elaborazione paghe e delle molteplici richieste di chiarimento e delle interpretazioni in materia.

Nella recente circolare Inps viene, innanzitutto, precisato che la norma non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale ma incrementa l’indennità che spettava, per uno solo dei tre mesi dovuti al lavoratore, dal 30 all’80 per cento della retribuzione, comprendendo tutte le modalità di fruizione del congedo parentale (intero, frazionato a mesi, giorni oppure modalità oraria).

Il mese indennizzato all’80 per cento, pertanto, è solo uno (per entrambi i genitori) e può essere fruito in modalità ripartita tra i genitori oppure da uno solo di essi. La novità riguarda esclusivamente i genitori lavoratori dipendenti escludendo le altre categorie quali lavoratori autonomi e parasubordinati.

La condizione essenziale per poter fruire di questo aumento è aver terminato (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

Sono, quindi, esclusi i genitori che hanno terminato il congedo di maternità o paternità (obbligatorio o alternativo alla madre) entro il 31 dicembre 2022.

Di seguito riportiamo sinteticamente i requisiti soggettivi per poter fruire del mese di congedo maggiorato.

Alla coppia di genitori lavoratori dipendenti spettano, complessivamente, 10 mesi di congedo parentale continuativi o frazionati, elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi, sino al compimento del dodicesimo anno di vita del figlio.

I primi 9 mesi sono indennizzati al 30% della retribuzione e devono essere fruiti nel modo seguente: 3 mesi dalla madre; 3 mesi dal padre; 3 mesi di comune accordo tra i due genitori.

I periodi ulteriori a 9 mesi, eventualmente richiesti dai genitori, sono indennizzati sempre al 30% solo se il richiedente risulta in possesso di un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione Inps (circa 1.370 euro al mese). In caso contrario, non saranno indennizzati.

Ai nuclei mono parentali sono riconosciuti 11 mesi di congedo parentale, continuativi o frazionati, di cui 9 mesi sono indennizzabili al 30% della retribuzione.


Si riportano alcuni esempi estratti dal sito dell’Inps:



ESEMPIO A)

- Figlio nato il 15 novembre 2022;

- la madre lavoratrice dipendente termina il periodo di congedo di maternità il 15 febbraio 2023;

- il padre ha fruito di 15 giorni di congedo parentale dal 16 novembre 2022 al 30 novembre 2022 (indennizzati al 30% della retribuzione);

- il padre fruisce, inoltre, di un mese di congedo parentale dal 15 gennaio 2023 al 14 febbraio 2023.

Il mese di congedo parentale fruito nel 2023 dal padre è indennizzato all’80% della retribuzione, in quanto il congedo di maternità termina successivamente al 31 dicembre 2022 e non risulta essere stato fruito dalla coppia il mese di congedo indennizzato introdotto dalla legge di Bilancio 2023. Ne consegue che alla lavoratrice madre, finito il periodo di congedo di maternità, spettano massimo 6 mesi di congedo parentale indennizzabili al 30%, essendo stato il mese di congedo parentale indennizzabile all’80% della retribuzione già fruito dal padre.

ESEMPIO B)

- Madre lavoratrice dipendente fruisce del congedo di maternità, esclusivamente dopo il parto, dal 15 settembre 2022 (data effettiva del parto) al 15 febbraio 2023;

- il padre lavoratore dipendente fruisce di 3 mesi di congedo parentale dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 indennizzati al 30% della retribuzione (si tratta dei suoi 3 mesi non trasferibili all’altro genitore);

- il padre fruisce, inoltre, di 1 mese di congedo parentale dal 10 gennaio 2023 al 9 febbraio 2023.

Il mese di congedo parentale fruito dal padre nel 2023 è indennizzabile solo al 30% e non all’80% della retribuzione, in quanto l’elevazione dell’indennità è prevista solo per uno dei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all’altro (primo periodo del comma 1 dell’articolo 34 del T.U.).

La madre, concluso il periodo di congedo di maternità, potrà fruire del mese di congedo parentale indennizzato all’80% (se fruito entro i 6 anni di vita del figlio).

ESEMPIO C)

- Figlio nato il 15 agosto 2022 e contemporaneo decesso della madre lavoratrice dipendente;

- il padre lavoratore dipendente fruisce del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del T.U. per il periodo residuo non fruito dalla madre fino al 15 novembre 2022;

- il padre fruisce altresì di 5 giorni di congedo di paternità obbligatorio dal 12 al 16 dicembre 2022 e di altri 5 giorni dal 9 al 13 gennaio 2023, adempiendo in tale modo all’obbligo di fruire di 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del T.U. entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (15 agosto 2022 - 15 gennaio 2023).

Il padre ha diritto a un mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione, avendo terminato il periodo di congedo di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2022.


Il 2024 dovrebbe vedere un ulteriore rafforzamento del pacchetto di interventi a favore delle famiglie e tra le disposizioni dovrebbe trovare posto un innalzamento dell’aumento dell’indennità al 80% del congedo parentale portandolo da uno a due mesi, chiaramente questa opzione dovrà essere confermata dalla prossima legge finanziaria.

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