top of page

Smart Working: ritorno al regime ordinario


Il 31 marzo prossimo termina lo smart working semplificato utilizzato, insieme ad altre disposizioni, per far fronte all’emergenza sanitaria. In pratica si torna alle regole originarie così come articolate con la legge 81/2017.

Per le aziende il ritorno alle disposizioni ante emergenza sanitaria significa che di fatto sarà necessario articolare il lavoro agile con le disposizioni ordinarie.


Non sarà un passaggio agevole in quanto verrà meno la regola che, durante la pandemia, ha reso possibile attivare lo smart working con modalità estremamente semplificate e con la possibilità di procedere allo svolgimento del lavoro agile in maniera unilaterale, difatti era necessaria una semplice comunicazione del datore di lavoro, senza necessità del consenso del dipendente e con passaggi amministrativi estremamente semplificati per attivare la procedura.

Con il ritorno alle regole previste dalla legge 81/2017, gran parte di queste semplificazioni verranno meno difatti il datore di lavoro che vorrà utilizzare il lavoro agile dovrà predisporre un accordo individuale con ogni dipendente interessato secondo il disposto della citata legge.

L’accordo dovrà, innanzitutto, fissare la durata del collocamento in modalità agile fissando anche le regole per l’eventuale ritorno alla modalità ordinaria, inoltre dovranno essere disciplinati gli aspetti qualificanti del rapporto come, a titolo esemplificativo, modalità del lavoro fuori dalla sede, la frequenza e i controlli che il datore di lavoro potrà attivare.

La legge non entra nel merito di tali scelte, lasciando alle parti un’ampia discrezionalità su come regolare le modalità lavorative pertanto le parti potrebbero definire procedure estremamente semplificate, prevedendo ad esempio per il lavoratore la comunicazione via email della volontà di accedere allo smart working, oppure stabilendo che il datore di lavoro può disporre a sua scelta quando e come adottare tale modalità.

Tuttavia si potrebbe scegliere di organizzare le procedure con dei passaggi più rigidi.

Nell’ambito di questa grande discrezionalità, le parti potrebbero anche decidere di stabilire una soglia minima o massima di giornate da svolgere in presenza, oppure lasciare la scelta al riguardo ad accordi presi di volta in volta tra il dipendente e il suo superiore.

Un aspetto che non potrà essere disatteso è quello del diritto alla disconnessione, aspetto che tutela entrambe le parti, è necessario approfondire i termini della prevenzione e i rischi per la salute connessi all’utilizzo eccessivo delle comunicazioni digitali, pertanto si dovrà procedere a disciplinare l’uso degli strumenti di lavoro.

L’accordo individuale, nel disegno della legge 81/2017, è l’unico documento necessario per attivare lo smart working: pertanto, le aziende, per farsi trovare pronte alla scadenza del 1° aprile, potrebbero limitarsi a sottoscrivere tali accordi, completando la procedura con la comunicazione telematica semplificata.

Difatti con l’emendamento al decreto Sostegni ter, in corso di definizione si prevede che il datore di lavoro dovrà comunicare, in via telematica, al ministero del Lavoro i soli nominativi dei lavoratori, la data di inizio, e cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile e non tutti i gli accordi individuali che in ogni caso dovranno essere conservati dall’azienda.

Vista l’evoluzione del lavoro agile le organizzazioni maggiormente rappresentative stanno definendo degli accordi sul lavoro agile specifici per i settori merceologici, pertanto sarà necessario fare attenzione a questo aspetto, verificando che negli accordi collettivi applicati in azienda non esistano clausole e regole ad hoc sullo smart working.


In ultimo, diverse altre volte negli ultimi mesi si è parlato del ritorno alle disposizioni ordinarie attinenti allo smart working, i datori di lavoro sono restati in attesa di volta in volta sperando in un rinvio che puntualmente è arrivato posticipando la fine della semplificazione.


È parere di chi scrive che in questo caso non verranno proposti ulteriori spostamenti dell’ultima ora e che i datori di lavoro dovranno attivare con solerzia le procedure del caso per non trovarsi impreparati.

Nella sezione “modulistica” del nostro sito potrete trovare una bozza dell’accordo per la stipula del lavoro agile.

Komentáre


Post in evidenza
Post recenti
Archivio
Cerca per tag
Seguici
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

  © Copyright: Soluzioni per l'Impresa s.a.s.| Via Tiburtina, 1166 - 00156 Roma (RM) | P.Iva: 11677231000

  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
bottom of page